Il punto di partenza: il figlio ha diritto a entrambi i genitori
Per capire come la legge affronta il rifiuto di un genitore bisogna partire da un principio che, dopo la separazione, resta il cardine di tutto: la bigenitorialità. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo familiare (articolo 337-ter del codice civile).
È bene sottolineare il punto di vista: la bigenitorialità non è anzitutto un "diritto" del padre o della madre a vedere il figlio, ma un diritto del figlio a non perdere nessuno dei due. La separazione scioglie la coppia, non la genitorialità: mamma e papà restano tali, con pari responsabilità, anche quando non vivono più sotto lo stesso tetto. Tutto ciò che riguarda i figli si misura su un'unica bussola, il loro interesse, e su questo principio si innesta il problema del genitore che, invece di favorire quel legame, lo ostacola.
Cosa si intende per "alienazione parentale" (e perché la legge non ragiona per "sindromi")
Nel linguaggio comune si parla di "alienazione parentale" per descrivere la situazione in cui un figlio prende le distanze da un genitore — fino a rifiutarlo — per effetto dell'influenza, più o meno consapevole, dell'altro: squalifiche ripetute, racconti a senso unico, ostacoli pratici agli incontri, il messaggio costante che quel genitore non è degno di fiducia o non vuole davvero bene al figlio.
Qui serve però una precisazione importante, perché su questo tema circola molta confusione. La cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" (PAS) — un'etichetta nata in ambito non giuridico — non è riconosciuta come categoria scientifica: non compare nei sistemi di classificazione utilizzati in medicina (come l'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o il DSM) e la stessa Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ne ha escluso la validità scientifica. Un giudice non può quindi decidere l'affidamento di un figlio limitandosi a "diagnosticare" una sindrome o a richiamare una formula astratta.
Questo non significa, però, che la manipolazione di un figlio sia irrilevante: significa che va dimostrata sul piano dei fatti. Ciò che conta per il giudice non è un'etichetta, ma la verifica di condotte concrete, oggettive e provate: che cosa ha fatto, in modo accertabile, quel genitore per ostacolare il rapporto del figlio con l'altro; con quali parole, con quali comportamenti, con quali rifiuti. È un approccio più rigoroso e, in fondo, più garantista per tutti, perché sposta il giudizio dalle teorie ai comportamenti reali.
La novità: l'ordinanza della Cassazione del giugno 2026
Su questo solco si colloca una recente pronuncia che ha avuto vasta eco: con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il genitore che ostacola il rapporto del figlio con l'altro genitore può vedersi revocare l'affidamento e il collocamento. Un principio netto, che la Corte ha avuto modo di richiamare proprio perché la cronaca racconta sempre più spesso di figli usati come "arma" nel conflitto tra ex partner.
La vicenda nasce da una separazione lunga e conflittuale. In primo grado il giudice aveva disposto l'affidamento condiviso dei due figli; in appello, però, l'affidamento era stato attribuito in via esclusiva al padre. La madre aveva impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sostenendo che il figlio avesse manifestato in modo chiaro e costante la volontà di vivere con lei e il rifiuto di incontrare il padre.
Il cuore del ragionamento è questo: quando il rifiuto di un genitore appare alimentato dalle condotte dell'altro, la volontà espressa dal minore non può essere accolta in modo meccanico, come se fosse l'ultima parola. Il giudice deve invece interrogarsi sull'origine di quel rifiuto e verificare se uno dei due genitori si sia reso protagonista di comportamenti che hanno compromesso il legame con l'altro. Dove questo emerge, l'ordinamento può spostare l'affidamento e il collocamento verso il genitore che meglio garantisce al figlio il rapporto con entrambi — perché è proprio la capacità di non escludere l'altro a fare, agli occhi della legge, il "buon genitore".
Quando il figlio rifiuta un genitore: il peso (e i limiti) della sua voce
Una delle domande più frequenti è: "ma se mio figlio dice chiaramente che non vuole vedere l'altro genitore, non basta?". La risposta richiede equilibrio. Da un lato, il minore ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano: l'ascolto è previsto dalla legge per il figlio che abbia compiuto dodici anni, e anche per quello di età inferiore se capace di discernimento (articolo 336-bis del codice civile). La sua opinione conta e va presa sul serio.
Dall'altro lato, l'ascolto non equivale a delegare al figlio la decisione, né a trasformare un rifiuto in un automatismo. Un bambino o un ragazzo collocato al centro del conflitto può esprimere una posizione che non è realmente "sua", ma il riflesso delle pressioni che subisce. Per questo il giudice valuta la volontà del minore con prudenza, leggendola alla luce del contesto: da dove nasce quel rifiuto, com'è stato costruito nel tempo, se corrisponde a un disagio autentico verso quel genitore oppure all'effetto di un clima ostile creato in casa. Tutelare il minore significa anche proteggerlo da un'eventuale strumentalizzazione, non assecondarla.
Cosa rischia il genitore che ostacola il rapporto
Di fronte a comportamenti che impediscono o danneggiano il rapporto del figlio con l'altro genitore, la legge mette a disposizione una gamma graduata di strumenti, da utilizzare in proporzione alla gravità della situazione e sempre nell'interesse del minore.
Il giudice può anzitutto intervenire sulle violazioni degli accordi e dei provvedimenti relativi ai figli: l'articolo 709-ter del codice di procedura civile gli consente di ammonire il genitore inadempiente, di disporre il risarcimento dei danni a carico di chi tiene la condotta pregiudizievole e persino di applicare una sanzione pecuniaria. Sono misure pensate proprio per chi, ad esempio, sistematicamente impedisce gli incontri o non rispetta i tempi stabiliti.
Sul piano dell'assetto di vita del figlio, il giudice può rivedere il collocamento — cioè presso quale genitore il minore vive in prevalenza — e, nei casi più seri, modificare l'affidamento, passando da quello condiviso a un affidamento esclusivo all'altro genitore (articolo 337-quater del codice civile), come accaduto nella vicenda decisa dalla Cassazione. Le misure più drastiche, fino all'allontanamento o alla limitazione della responsabilità genitoriale, restano l'extrema ratio: richiedono una motivazione rigorosa e l'accertamento concreto di un pregiudizio per il figlio, non bastano sospetti o etichette.
Cosa significa in concreto
Dietro questi principi c'è un messaggio pratico per chi vive una separazione difficile. Il primo: parlare male dell'altro genitore davanti ai figli, ostacolarne gli incontri, trasformarli in messaggeri o in giudici del conflitto non è "difenderli" — è esporli a un rischio, anche giuridico. Il genitore che tiene queste condotte può trovarsi, nel tempo, nella posizione più debole proprio nel giudizio sull'affidamento.
Il secondo, speculare: chi subisce l'allontanamento progressivo da un figlio non è privo di tutele. Può documentare quanto accade — incontri saltati, comunicazioni impedite, episodi concreti di denigrazione — e chiedere al giudice gli interventi previsti dalla legge. La parola d'ordine, in entrambe le direzioni, è la stessa: fatti documentati, non impressioni. Annotare date, conservare messaggi e comunicazioni, ricostruire con ordine gli episodi è ciò che fa la differenza, perché il giudice ragiona su elementi concreti e verificabili.
Nel mio lavoro di diritto di famiglia
Mi occupo da anni di diritto di famiglia e seguo con frequenza separazioni in cui il vero terreno di scontro non è il denaro, ma i figli: il diritto a vederli, i tempi di permanenza, il timore di "perderli" o di vederli allontanare. Sono tra le situazioni più delicate, perché ogni decisione tecnica ha un peso umano enorme e perché il rischio, sempre, è che il bambino diventi il campo di battaglia degli adulti.
Il mio approccio parte dall'ascolto e dalla ricostruzione ordinata dei fatti: capire cosa sta accadendo davvero nel rapporto tra il genitore e il figlio, individuare gli elementi concreti su cui si potrà fondare una richiesta — o una difesa — credibile, e tradurli in una posizione chiara da portare davanti al giudice. Sempre con un obiettivo che, prima ancora che giuridico, è di buon senso: proteggere il legame del minore con entrambi i genitori, riducendo per quanto possibile il danno del conflitto.
Quando rivolgersi a un avvocato
Alcuni segnali suggeriscono di chiedere una valutazione senza aspettare che la situazione si cristallizzi: un figlio che, dopo la separazione, inizia progressivamente a rifiutare gli incontri con uno dei genitori; incontri sistematicamente ostacolati o disdetti; la sensazione che il bambino venga "messo contro" l'altro genitore; oppure, dal lato opposto, l'accusa di essere un genitore "alienante" che si teme possa pesare nel giudizio.
Un primo confronto serve a inquadrare la situazione, capire quali elementi raccogliere e con quali strumenti muoversi, prima che il conflitto si irrigidisca. Nelle vicende che riguardano i figli il fattore tempo conta molto: intervenire presto, con metodo e con la giusta misura, è spesso il modo migliore per tutelare davvero il minore e il rapporto con i suoi genitori.