Quando un figlio rifiuta un genitore:
l'alienazione parentale secondo la legge

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

Dopo una separazione capita che un figlio rifiuti uno dei genitori, a volte fino a non volerlo più vedere. Quando quel rifiuto è il frutto della manipolazione dell'altro genitore — che denigra, ostacola, allontana — la legge non resta a guardare: il genitore che impedisce il rapporto può arrivare a perdere l'affidamento e il collocamento del figlio. Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione.

In questo contributo spiego che cosa si intende davvero per "alienazione parentale", perché i giudici non ragionano per "sindromi" ma per condotte concrete e provate, quanto pesa la volontà espressa dal minore e quali conseguenze rischia chi usa i figli come arma nel conflitto con l'ex.

Il punto di partenza: il figlio ha diritto a entrambi i genitori

Per capire come la legge affronta il rifiuto di un genitore bisogna partire da un principio che, dopo la separazione, resta il cardine di tutto: la bigenitorialità. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo familiare (articolo 337-ter del codice civile).

È bene sottolineare il punto di vista: la bigenitorialità non è anzitutto un "diritto" del padre o della madre a vedere il figlio, ma un diritto del figlio a non perdere nessuno dei due. La separazione scioglie la coppia, non la genitorialità: mamma e papà restano tali, con pari responsabilità, anche quando non vivono più sotto lo stesso tetto. Tutto ciò che riguarda i figli si misura su un'unica bussola, il loro interesse, e su questo principio si innesta il problema del genitore che, invece di favorire quel legame, lo ostacola.

Cosa si intende per "alienazione parentale" (e perché la legge non ragiona per "sindromi")

Nel linguaggio comune si parla di "alienazione parentale" per descrivere la situazione in cui un figlio prende le distanze da un genitore — fino a rifiutarlo — per effetto dell'influenza, più o meno consapevole, dell'altro: squalifiche ripetute, racconti a senso unico, ostacoli pratici agli incontri, il messaggio costante che quel genitore non è degno di fiducia o non vuole davvero bene al figlio.

Qui serve però una precisazione importante, perché su questo tema circola molta confusione. La cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" (PAS) — un'etichetta nata in ambito non giuridico — non è riconosciuta come categoria scientifica: non compare nei sistemi di classificazione utilizzati in medicina (come l'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o il DSM) e la stessa Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ne ha escluso la validità scientifica. Un giudice non può quindi decidere l'affidamento di un figlio limitandosi a "diagnosticare" una sindrome o a richiamare una formula astratta.

Questo non significa, però, che la manipolazione di un figlio sia irrilevante: significa che va dimostrata sul piano dei fatti. Ciò che conta per il giudice non è un'etichetta, ma la verifica di condotte concrete, oggettive e provate: che cosa ha fatto, in modo accertabile, quel genitore per ostacolare il rapporto del figlio con l'altro; con quali parole, con quali comportamenti, con quali rifiuti. È un approccio più rigoroso e, in fondo, più garantista per tutti, perché sposta il giudizio dalle teorie ai comportamenti reali.

La novità: l'ordinanza della Cassazione del giugno 2026

Su questo solco si colloca una recente pronuncia che ha avuto vasta eco: con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il genitore che ostacola il rapporto del figlio con l'altro genitore può vedersi revocare l'affidamento e il collocamento. Un principio netto, che la Corte ha avuto modo di richiamare proprio perché la cronaca racconta sempre più spesso di figli usati come "arma" nel conflitto tra ex partner.

La vicenda nasce da una separazione lunga e conflittuale. In primo grado il giudice aveva disposto l'affidamento condiviso dei due figli; in appello, però, l'affidamento era stato attribuito in via esclusiva al padre. La madre aveva impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sostenendo che il figlio avesse manifestato in modo chiaro e costante la volontà di vivere con lei e il rifiuto di incontrare il padre.

Il cuore del ragionamento è questo: quando il rifiuto di un genitore appare alimentato dalle condotte dell'altro, la volontà espressa dal minore non può essere accolta in modo meccanico, come se fosse l'ultima parola. Il giudice deve invece interrogarsi sull'origine di quel rifiuto e verificare se uno dei due genitori si sia reso protagonista di comportamenti che hanno compromesso il legame con l'altro. Dove questo emerge, l'ordinamento può spostare l'affidamento e il collocamento verso il genitore che meglio garantisce al figlio il rapporto con entrambi — perché è proprio la capacità di non escludere l'altro a fare, agli occhi della legge, il "buon genitore".

Quando il figlio rifiuta un genitore: il peso (e i limiti) della sua voce

Una delle domande più frequenti è: "ma se mio figlio dice chiaramente che non vuole vedere l'altro genitore, non basta?". La risposta richiede equilibrio. Da un lato, il minore ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano: l'ascolto è previsto dalla legge per il figlio che abbia compiuto dodici anni, e anche per quello di età inferiore se capace di discernimento (articolo 336-bis del codice civile). La sua opinione conta e va presa sul serio.

Dall'altro lato, l'ascolto non equivale a delegare al figlio la decisione, né a trasformare un rifiuto in un automatismo. Un bambino o un ragazzo collocato al centro del conflitto può esprimere una posizione che non è realmente "sua", ma il riflesso delle pressioni che subisce. Per questo il giudice valuta la volontà del minore con prudenza, leggendola alla luce del contesto: da dove nasce quel rifiuto, com'è stato costruito nel tempo, se corrisponde a un disagio autentico verso quel genitore oppure all'effetto di un clima ostile creato in casa. Tutelare il minore significa anche proteggerlo da un'eventuale strumentalizzazione, non assecondarla.

Cosa rischia il genitore che ostacola il rapporto

Di fronte a comportamenti che impediscono o danneggiano il rapporto del figlio con l'altro genitore, la legge mette a disposizione una gamma graduata di strumenti, da utilizzare in proporzione alla gravità della situazione e sempre nell'interesse del minore.

Il giudice può anzitutto intervenire sulle violazioni degli accordi e dei provvedimenti relativi ai figli: l'articolo 709-ter del codice di procedura civile gli consente di ammonire il genitore inadempiente, di disporre il risarcimento dei danni a carico di chi tiene la condotta pregiudizievole e persino di applicare una sanzione pecuniaria. Sono misure pensate proprio per chi, ad esempio, sistematicamente impedisce gli incontri o non rispetta i tempi stabiliti.

Sul piano dell'assetto di vita del figlio, il giudice può rivedere il collocamento — cioè presso quale genitore il minore vive in prevalenza — e, nei casi più seri, modificare l'affidamento, passando da quello condiviso a un affidamento esclusivo all'altro genitore (articolo 337-quater del codice civile), come accaduto nella vicenda decisa dalla Cassazione. Le misure più drastiche, fino all'allontanamento o alla limitazione della responsabilità genitoriale, restano l'extrema ratio: richiedono una motivazione rigorosa e l'accertamento concreto di un pregiudizio per il figlio, non bastano sospetti o etichette.

Cosa significa in concreto

Dietro questi principi c'è un messaggio pratico per chi vive una separazione difficile. Il primo: parlare male dell'altro genitore davanti ai figli, ostacolarne gli incontri, trasformarli in messaggeri o in giudici del conflitto non è "difenderli" — è esporli a un rischio, anche giuridico. Il genitore che tiene queste condotte può trovarsi, nel tempo, nella posizione più debole proprio nel giudizio sull'affidamento.

Il secondo, speculare: chi subisce l'allontanamento progressivo da un figlio non è privo di tutele. Può documentare quanto accade — incontri saltati, comunicazioni impedite, episodi concreti di denigrazione — e chiedere al giudice gli interventi previsti dalla legge. La parola d'ordine, in entrambe le direzioni, è la stessa: fatti documentati, non impressioni. Annotare date, conservare messaggi e comunicazioni, ricostruire con ordine gli episodi è ciò che fa la differenza, perché il giudice ragiona su elementi concreti e verificabili.

Nel mio lavoro di diritto di famiglia

Mi occupo da anni di diritto di famiglia e seguo con frequenza separazioni in cui il vero terreno di scontro non è il denaro, ma i figli: il diritto a vederli, i tempi di permanenza, il timore di "perderli" o di vederli allontanare. Sono tra le situazioni più delicate, perché ogni decisione tecnica ha un peso umano enorme e perché il rischio, sempre, è che il bambino diventi il campo di battaglia degli adulti.

Il mio approccio parte dall'ascolto e dalla ricostruzione ordinata dei fatti: capire cosa sta accadendo davvero nel rapporto tra il genitore e il figlio, individuare gli elementi concreti su cui si potrà fondare una richiesta — o una difesa — credibile, e tradurli in una posizione chiara da portare davanti al giudice. Sempre con un obiettivo che, prima ancora che giuridico, è di buon senso: proteggere il legame del minore con entrambi i genitori, riducendo per quanto possibile il danno del conflitto.

Quando rivolgersi a un avvocato

Alcuni segnali suggeriscono di chiedere una valutazione senza aspettare che la situazione si cristallizzi: un figlio che, dopo la separazione, inizia progressivamente a rifiutare gli incontri con uno dei genitori; incontri sistematicamente ostacolati o disdetti; la sensazione che il bambino venga "messo contro" l'altro genitore; oppure, dal lato opposto, l'accusa di essere un genitore "alienante" che si teme possa pesare nel giudizio.

Un primo confronto serve a inquadrare la situazione, capire quali elementi raccogliere e con quali strumenti muoversi, prima che il conflitto si irrigidisca. Nelle vicende che riguardano i figli il fattore tempo conta molto: intervenire presto, con metodo e con la giusta misura, è spesso il modo migliore per tutelare davvero il minore e il rapporto con i suoi genitori.

Domande frequenti

Le domande che ricorrono più spesso nei primi colloqui in studio.

Esiste davvero la "sindrome da alienazione parentale"?

Come categoria scientifica, no: la cosiddetta PAS non è riconosciuta dai sistemi di classificazione medica internazionali e la Cassazione ne ha escluso la validità scientifica. Questo non vuol dire che la manipolazione di un figlio non esista o sia irrilevante: significa che, in giudizio, non basta richiamare un'etichetta. Vanno provate le condotte concrete con cui un genitore ha ostacolato il rapporto del figlio con l'altro.

Se mio figlio dice che non vuole vedere l'altro genitore, il giudice deve assecondarlo?

Il minore ha diritto di essere ascoltato (dai dodici anni, e anche prima se capace di discernimento), e la sua opinione viene presa sul serio. Ma l'ascolto non equivale a far decidere al figlio: il giudice valuta la sua volontà con prudenza, interrogandosi sull'origine del rifiuto, perché una posizione può riflettere le pressioni subìte più che un disagio autentico verso quel genitore.

Un genitore può perdere l'affidamento se ostacola il rapporto con l'altro?

Sì, può accadere. La Cassazione ha ribadito che il genitore che impedisce o compromette il legame del figlio con l'altro può vedersi revocare l'affidamento e il collocamento, fino al passaggio all'affidamento esclusivo all'altro genitore. È una conseguenza che dipende dall'accertamento concreto delle condotte e dalla valutazione dell'interesse del minore, non da automatismi.

Cosa posso fare se mi viene impedito di vedere mio figlio?

La legge prevede strumenti specifici. Il giudice può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni e applicare sanzioni pecuniarie per le violazioni dei provvedimenti sui figli, oltre a poter rivedere collocamento e affidamento. È importante documentare con precisione gli episodi — incontri impediti, comunicazioni negate — perché la decisione si fonda su fatti concreti.

Parlare male dell'altro genitore davanti ai figli può avere conseguenze?

Sì. Denigrare sistematicamente l'altro genitore, ostacolarne gli incontri o coinvolgere i figli nel conflitto sono condotte che il giudice valuta negativamente, perché ledono il diritto del minore alla bigenitorialità. Nel tempo possono indebolire la posizione di chi le tiene proprio nel giudizio sull'affidamento.

L'affidamento e il collocamento stabiliti possono essere modificati in seguito?

Sì. I provvedimenti sui figli non sono immutabili: se cambiano le circostanze o emergono condotte pregiudizievoli di un genitore, è possibile chiedere al giudice una revisione dell'affidamento, del collocamento e delle modalità di frequentazione, sempre nell'interesse del minore.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto, che richiede l'analisi puntuale dei documenti e delle circostanze specifiche.

  • Codice civile, art. 337-ter — provvedimenti riguardo ai figli e diritto del minore alla bigenitorialità (rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore).
  • Codice civile, art. 337-quater — affidamento a un solo genitore (affidamento esclusivo).
  • Codice civile, art. 336-bis — ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore se capace di discernimento.
  • Codice di procedura civile, art. 709-ter — soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di gravi inadempienze o atti che arrecano pregiudizio al minore (ammonimento, risarcimento, sanzione pecuniaria).
  • Cass. civ., ordinanza 15 giugno 2026, n. 20033 — il genitore che ostacola il rapporto del figlio con l'altro genitore può perdere l'affidamento e il collocamento.
  • Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 13217 del 2021 — esclusione della validità scientifica della cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" e necessità di accertare condotte concrete e oggettive, non di richiamare un'etichetta diagnostica.

Per un primo confronto sul Suo caso

Il primo colloquio è gratuito. Mi racconti la Sua situazione e valuteremo insieme come muoverci, ricostruendo con ordine i fatti e individuando gli elementi concreti su cui fondare una richiesta — o una difesa — a tutela del legame con Suo figlio.