Separazione, affidamento,
mantenimento

Sono un avvocato civilista e mi occupo di diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli e responsabilità genitoriale, mantenimento e spese straordinarie, assegnazione e divisione della casa coniugale, accordi patrimoniali tra coniugi, situazioni di alienazione parentale, amministrazione di sostegno su nomina del Tribunale. Studio a Prato, con attenzione all'equilibrio tra le parti, alla tutela dei figli e — quando è possibile — alla via dell'accordo prima del contenzioso.

In sintesi — diritto di famiglia

Il diritto di famiglia riguarda le decisioni più importanti della vita: il futuro dei figli, l'assetto economico dopo la fine di un'unione, la casa, gli obblighi di mantenimento. L'Avv. Lucia Paola Terlizzi, avvocato civilista a Prato, si occupa di separazione e divorzio (consensuali e giudiziali), affidamento e responsabilità genitoriale, mantenimento dei figli e spese straordinarie, assegnazione della casa coniugale, procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni e amministrazione di sostegno. Quando c'è spazio valuta la negoziazione assistita e la mediazione familiare come alternative al contenzioso; questa pagina ha finalità informative e non sostituisce un parere legale sul caso concreto.

Separazione e divorzio, figli, casa coniugale, responsabilità genitoriale

Il diritto di famiglia riguarda le decisioni più importanti della vita delle persone: il futuro dei figli, l'assetto economico dopo la fine di un'unione, la casa, gli obblighi di mantenimento. Ogni situazione è diversa e richiede un approccio costruito su misura, capace di distinguere ciò che il diritto impone da ciò che è realmente nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti — a partire dai minori.

Negli anni ho seguito separazioni consensuali e giudiziali, divorzi, controversie sull'affidamento e sulla responsabilità genitoriale, questioni di mantenimento dei figli e di spese straordinarie, divisioni della casa coniugale, e procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni anche nei casi più difficili. Il mio approccio è ascoltare prima del parere, costruire la strategia processuale con rigore quando il conflitto è inevitabile e, dove c'è spazio, percorrere la negoziazione assistita e la mediazione familiare come alternative al contenzioso.

Sono inoltre stata nominata Amministratore di Sostegno dal Tribunale in molte procedure, caratterizzate dall'esigenza di una particolare tutela dell'amministrato e di un controllo economico-finanziario rigoroso del suo patrimonio: un'esperienza che mi è utile anche quando, all'interno di una vicenda familiare, occorre proteggere una persona fragile.

Di cosa mi occupo in diritto di famiglia

Separazione e divorzio

Separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e contenzioso, negoziazione assistita, modifica delle condizioni anche a distanza di anni dal provvedimento originario.

Affidamento e responsabilità genitoriale

Affido condiviso ed esclusivo, regolamentazione dei tempi di frequentazione, procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni, limitazione della responsabilità genitoriale, situazioni di alienazione parentale e rifiuto del figlio.

Mantenimento e spese straordinarie

Determinazione e revisione dell'assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge, assegno divorzile, decorrenza dell'obbligo contributivo, rimborso delle spese straordinarie per i figli.

Casa coniugale, accordi patrimoniali, amministrazione di sostegno

Assegnazione e divisione della casa coniugale, indennità di occupazione, accordi patrimoniali tra coniugi in vista della crisi, provvedimenti cautelari urgenti, amministrazione di sostegno su nomina del Tribunale per le persone fragili.

Le pronunce e i temi che ho commentato

Una selezione di sentenze e questioni di diritto di famiglia su cui ho scritto: per ciascuna trovi una sintesi del contenuto e una nota su perché conta per chi vive una situazione analoga. I testi completi sono linkati in fondo alla pagina.

Mantenimento dei figli minori — orientamento di legittimità

L'obbligo di mantenimento decorre dalla fine effettiva della convivenza

Quando il ricorso per separazione viene depositato prima che i coniugi smettano di coabitare, si discute da quando far decorrere l'assegno di mantenimento per i figli a carico del genitore non collocatario. L'orientamento è chiaro: l'obbligo contributivo decorre dall'effettiva interruzione della convivenza, non dalla data del ricorso, perché finché c'è coabitazione si presume che il contributo sia assolto attraverso la partecipazione diretta ai bisogni della famiglia. L'assegno mensile è una "rata" del contributo annuale parametrato ai bisogni dei figli e alle capacità dei genitori e non può essere ridotto unilateralmente dal genitore obbligato.

Perché conta: chi ha continuato a contribuire in casa fino all'ultimo giorno di convivenza non si vede chiedere arretrati per periodi in cui di fatto manteneva già i figli; e chi pretende l'assegno sa da quale momento può legittimamente farlo.

Cassazione civile — ordinanza

Le dimissioni volontarie da un lavoro stabile non cancellano l'obbligo di mantenere i figli

Un genitore lascia volontariamente un impiego stabile e chiede di ridurre o azzerare l'assegno di mantenimento per i figli. La Cassazione precisa che le dimissioni volontarie non escludono automaticamente l'obbligo: sono una libera scelta personale e non possono ricadere sui figli. Solo la prova concreta e rigorosa di un'impossibilità economica oggettiva — non riconducibile a scelte personali — può giustificare la revisione del contributo; in mancanza, si presume che il genitore possa comunque mantenere i figli.

Perché conta: mette in guardia chi pensa di "alleggerirsi" cambiando lavoro e, allo stesso tempo, rassicura il genitore collocatario: l'assegno non si abbassa solo perché l'altro ha redditi più bassi per propria scelta.

Tribunale di Bologna — sentenza del 9 aprile 2026

Spese straordinarie per i figli: vanno rimborsate anche senza accordo preventivo

Il genitore collocatario sostiene spese straordinarie nell'interesse dei figli e l'altro contesta il rimborso perché non gli erano state preventivamente concordate. Il Tribunale chiarisce che per le spese "sostanzialmente certe" e relative a bisogni destinati a ripetersi con regolarità non serve l'accordo preventivo: la mancanza di preventivo avviso non fa decadere automaticamente dal diritto al rimborso. Il giudice deve valutare se la spesa risponde all'interesse preminente del minore e al tenore di vita della famiglia; in tal caso il genitore non collocatario è tenuto al rimborso, salvo che abbia sollevato tempestivamente contestazioni fondate.

Perché conta: tutela il genitore che anticipa spese necessarie — sanitarie, scolastiche, ricorrenti — senza poter sempre attendere il "via libera" dell'altro, e ricorda all'altro genitore che, se vuole contestare, deve farlo subito e con motivazioni serie.

Cassazione civile, sez. I — ord. n. 20415 del 21 luglio 2025

Accordi pre-divorzio: la Cassazione apre alla validità dei patti patrimoniali tra coniugi

Una coppia, durante la convivenza coniugale, sottoscrive una scrittura privata con cui il marito si impegna — nell'ipotesi (condizione sospensiva) di una futura separazione — a corrispondere alla moglie una somma a ristoro dei contributi economici da lei sostenuti. La Cassazione, per la prima volta in via generale, riconosce la validità di accordi patrimoniali tra coniugi stipulati in vista di una possibile crisi, superando il tradizionale divieto dei "patti prematrimoniali". Restano però limiti rigidi: non si possono prevedere preventivamente rinunce o quantificazioni sul mantenimento dei figli, né derogare ai doveri di solidarietà familiare, e ciò che riguarda i figli minori è sempre soggetto a verifica nel loro interesse.

Perché conta: apre uno spazio nuovo per chi vuole "mettere ordine" prima possibile — soprattutto in coppie con patrimoni o investimenti personali rilevanti — riducendo contenzioso e costi di una futura separazione, purché l'accordo sia costruito dentro i limiti indicati: è materia in cui un errore di clausola può rendere nulla l'intera pattuizione.

Cassazione civile, sez. I — 3 dicembre 2025, n. 31487

Casa coniugale in comproprietà non assegnata: indennità di occupazione al coniuge escluso dal godimento

La casa coniugale, in comproprietà tra gli ex coniugi, non viene assegnata a nessuno dei due in sede di separazione o divorzio. Uno la occupa e la utilizza in via esclusiva; l'altro chiede di usufruirne e si vede negare l'accesso. La Cassazione afferma che il comproprietario che occupa l'immobile in via esclusiva deve corrispondere all'altro un'indennità di occupazione, a titolo di ristoro per il mancato godimento — ma a condizione che l'altro comproprietario abbia formulato una chiara richiesta di utilizzo poi rifiutata. Non basta la comproprietà inattiva: serve la richiesta e il rifiuto.

Perché conta: chi resta "fuori di casa" pur essendo proprietario al 50% non deve subire la situazione gratuitamente; chi resta nella casa deve sapere che, negando l'accesso all'altro, può essere chiamato a pagare. È un punto chiave nelle divisioni immobiliari post-separazione.

Cassazione civile — decisione del 7 gennaio 2026 (vicenda di Venezia)

Genitore che denigra l'altro davanti al figlio: confermata la condanna al risarcimento del danno

Nel corso di un procedimento di separazione emerge che un genitore ha tenuto, in presenza del minore, comportamenti denigratori e ostili verso l'altro genitore, protratti nel tempo, che hanno progressivamente compromesso il rapporto con il figlio e lo hanno indotto a rifiutare i contatti. La Cassazione conferma che questa condotta è fonte di danno — con conseguenze negative sullo sviluppo emotivo del minore — e viola il principio di bigenitorialità, da cui la condanna al risarcimento. Screditare la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio non è un fatto neutro: produce un pregiudizio risarcibile.

Perché conta: per il genitore che subisce questa condotta è uno strumento di tutela — la denigrazione sistematica è un illecito, non solo un "comportamento brutto" — e incide anche su affido e collocamento.

Cassazione civile, sez. I — ord. del 27 gennaio 2026, n. 1857

Quando il figlio rifiuta un genitore: il giudice deve disporre un percorso terapeutico, non solo "prenderne atto"

In una controversia su affido e responsabilità genitoriale il figlio rifiuta i contatti con uno dei genitori. La Cassazione chiarisce che il giudice deve bilanciare in concreto — non in astratto — il principio di bigenitorialità e l'interesse superiore del minore: quando il rifiuto del figlio deriva da fattori non riconducibili a manipolazione o alienazione da parte dell'altro genitore, il giudice deve comunque adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore-figlio, attraverso percorsi terapeutici. Non ci si può limitare a registrare il rifiuto.

Perché conta: il genitore "rifiutato" non resta senza tutela — il tribunale è tenuto ad attivarsi (servizi sociali, supporto psicologico, percorsi di recupero) per ricostruire il legame — e si contrasta la tentazione di liquidare la frequentazione "tanto il bambino non vuole".

Provvedimenti cautelari ante causam — caso seguito davanti al Tribunale di Pistoia

Misure urgenti a tutela dei figli prima dell'udienza presidenziale

In un procedimento di separazione giudiziale con figli minori si è reso necessario chiedere misure cautelari urgenti, ante causam, per proteggere i minori prima che il giudice si pronunciasse con i provvedimenti presidenziali. In questo caso sono stati ottenuti provvedimenti cautelari anche senza contraddittorio preventivo (inaudita altera parte) a tutela dei minori, dopo il deposito del ricorso ma prima dell'udienza per le misure urgenti; ed è stata confermata la competenza del Tribunale ordinario anche quando le misure riguardano figli minori.

Perché conta: quando l'urgenza è reale — rischio per i figli, situazioni che non possono aspettare — non si è "bloccati" fino alla prima udienza: esistono strumenti cautelari rapidi che si possono attivare subito.

Dalla consulenza all'accordo o alla sentenza

01

Prima consulenza

Ascolto della situazione, analisi della documentazione disponibile (atto di matrimonio, redditi, accordi preesistenti, situazione abitativa) e prima valutazione delle opzioni percorribili, dei tempi e dei costi.

02

Valutazione strategica

Definizione dell'approccio: separazione consensuale o giudiziale, negoziazione assistita o mediazione familiare, ricorso al Tribunale. La scelta dipende dal grado di conflitto, dalla presenza di figli minori e dagli obiettivi del cliente, e — quando serve — dalla necessità di misure urgenti.

03

Procedimento (consensuale o giudiziale)

Gestione completa: redazione degli atti, deposito del ricorso, udienze, eventuale fase istruttoria e consulenze tecniche sull'affido, trattative stragiudiziali per ridurre il contenzioso, gestione di mantenimento, spese straordinarie e questioni abitative.

04

Accordo o sentenza, e dopo

Definizione del procedimento con accordo omologato o sentenza del Tribunale, e assistenza nella fase successiva: modifica delle condizioni in caso di variazione delle circostanze, recupero degli arretrati, divisione della casa coniugale.

Le pubblicazioni dell'Avvocato

I temi di questa pagina sono trattati più nel dettaglio nei miei commenti a sentenze e articoli pubblicati su IUSTLAB e sul sito dello Studio Legale Querci.

L'elenco completo dei contributi pubblicati è nella sezione Pubblicazioni.

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