Danni da vaccino anti Covid-19:
indennizzo, risarcimento e i primi riconoscimenti

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

Chi ha riportato una menomazione permanente della salute riconducibile alla vaccinazione anti Covid-19 può accedere a una tutela economica: l'indennizzo previsto dalla Legge 210/1992, una misura di natura solidaristica che non richiede di dimostrare la colpa di nessuno, ma il nesso causale tra la somministrazione e il danno. È cosa diversa dal risarcimento, che presuppone invece l'accertamento di una responsabilità.

È una materia di cui mi occupo già concretamente, avendo seguito personalmente pratiche di danno da vaccino anti Covid-19. Stanno arrivando i primi riconoscimenti ufficiali sul territorio nazionale: nelle pratiche che ho assistito gli accertamenti medico-legali hanno collegato alla vaccinazione disturbi di tipo cardiaco e neurologico, e in una di queste vicende è stato disposto un indennizzo vitalizio di circa 850 euro mensili, oltre al riconoscimento degli arretrati. Accanto al danno fisico ed economico esiste poi una dimensione meno visibile ma reale — l'impatto psicologico del riconoscimento stesso.

Indennizzo e risarcimento: due tutele diverse

La prima cosa da chiarire, in questa materia, è una distinzione che genera molta confusione: indennizzo e risarcimento non sono sinonimi, e seguono percorsi differenti.

Il risarcimento del danno presuppone una responsabilità. Significa che qualcuno — una struttura sanitaria, un professionista, eventualmente un produttore — ha tenuto una condotta colposa o comunque illecita, e che da quella condotta è derivato il danno. Chi agisce per il risarcimento deve dimostrare quella responsabilità, e in cambio ha diritto al ristoro integrale del pregiudizio subìto, in tutte le sue componenti.

L'indennizzo funziona in modo diverso. Non presuppone la colpa di nessuno. È una somma che lo Stato riconosce a chi ha subìto un danno permanente alla salute in conseguenza di una vaccinazione, sulla base di un principio di solidarietà: se è la collettività a trarre beneficio dalla vaccinazione, è giusto che sia la collettività a farsi carico delle conseguenze negative — rare, ma possibili — che ricadono sul singolo. L'indennizzo ha quindi natura assistenziale, è di importo predeterminato per legge e non copre necessariamente l'intero danno.

Le due tutele non si escludono a vicenda: ricorrendone i rispettivi presupposti possono essere richieste entrambe. Nella pratica, però, l'indennizzo è la via più accessibile, perché non richiede di individuare e dimostrare la colpa di un responsabile, ma soltanto il legame tra la somministrazione e la menomazione subìta.

La Legge 210/1992 e il nodo del vaccino "raccomandato"

La norma di riferimento è la Legge 25 febbraio 1992, n. 210, che riconosce un indennizzo a chi ha riportato lesioni o infermità — con una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica — a causa di determinate vaccinazioni. A questa si affianca la Legge 229/2005, che ha previsto ulteriori provvidenze a favore dei danneggiati da complicanze di tipo irreversibile.

Concepita anzitutto per le vaccinazioni obbligatorie, la Legge 210/1992 ha posto per anni un interrogativo concreto: e chi si è sottoposto a una vaccinazione semplicemente raccomandata, non imposta per legge? Il vaccino anti Covid-19, infatti, non è stato reso obbligatorio per la generalità della popolazione, ma fortemente raccomandato dall'autorità sanitaria.

Su questo punto la Corte Costituzionale è intervenuta più volte negli anni — con le sentenze n. 27/1998, n. 107/2012, n. 268/2017 e n. 118/2020 — affermando un principio chiaro: il diritto all'indennizzo non dipende dal carattere obbligatorio della vaccinazione, ma dal fatto che lo Stato la promuova nell'interesse della salute collettiva. Chi aderisce a una campagna vaccinale raccomandata si conforma a un obiettivo di salute pubblica e, per questo, non può essere lasciato solo di fronte a un'eventuale conseguenza dannosa.

Per la vaccinazione anti Covid-19 questo principio ha poi trovato un riconoscimento legislativo diretto: la disciplina dell'indennizzo è stata estesa in modo espresso a chi abbia riportato un danno permanente a seguito della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria. Il diritto, dunque, oggi poggia su un fondamento normativo specifico, e non più soltanto sull'interpretazione costituzionale.

I primi riconoscimenti per i danni da vaccino anti Covid-19

A distanza di alcuni anni dalla campagna vaccinale, stanno arrivando i primi riconoscimenti ufficiali sul territorio nazionale. È uno sviluppo che seguo con particolare attenzione perché è una materia di cui mi occupo già concretamente: ho seguito, e seguo tuttora, pratiche di danno da vaccino anti Covid-19. Quanto descrivo qui di seguito non è una ricostruzione teorica, ma nasce da quell'esperienza diretta.

Nei casi che ho seguito, gli accertamenti medico-legali — notificati di recente — hanno ricondotto alla somministrazione del vaccino lo sviluppo di disturbi di tipo cardiaco e neurologico in persone che, prima della vaccinazione, non presentavano quei quadri clinici. Si tratta di vaccinazioni effettuate con i preparati AstraZeneca e Pfizer.

In una di queste vicende, per una persona vaccinata con il preparato AstraZeneca è stato disposto un indennizzo vitalizio di circa 850 euro mensili, accompagnato dal riconoscimento degli arretrati maturati. L'indennizzo della Legge 210/1992 viene infatti corrisposto sotto forma di assegno periodico e, quando il danno ha carattere permanente, è riconosciuto in via vitalizia; agli importi correnti si aggiungono le somme dovute per il periodo intercorso tra l'insorgenza del danno e il suo riconoscimento formale.

Sono pronunce che confermano, sul piano pratico, ciò che il quadro normativo già consentiva di affermare: il danno permanente riconducibile alla vaccinazione anti Covid-19 può essere riconosciuto e ristorato. Ogni situazione, però, va valutata singolarmente — la valutazione del nesso tra la somministrazione e il danno è il cuore di ogni pratica, e ciò che vale per un caso non si trasferisce automaticamente a un altro.

Una dimensione spesso trascurata: l'impatto psicologico

Quando si parla di danno da vaccino l'attenzione si concentra, comprensibilmente, sugli aspetti sanitari ed economici. Esiste però una terza dimensione che nella mia esperienza incide molto sulla vita delle persone, e che merita di essere nominata: l'impatto psicologico.

Il riconoscimento formale di un danno permanente è, in un certo senso, anche un momento difficile. Significa prendere atto in modo definitivo di una condizione clinica modificata e di uno stile di vita che è cambiato. In alcuni casi questo si traduce in disturbi di natura post-traumatica o in difficoltà di adattamento alla nuova situazione.

È un aspetto che tengo presente fin dal primo colloquio: assistere una persona in queste pratiche non significa soltanto seguire un procedimento amministrativo, ma accompagnarla in un percorso che ha anche un peso umano. Dove ne ricorrono i presupposti, del resto, anche il pregiudizio di natura psicologica può rilevare nella valutazione complessiva del danno.

Come si chiede l'indennizzo: procedura e termini

L'indennizzo non viene riconosciuto in modo automatico: va richiesto. La domanda si presenta alla ASL competente per il luogo di residenza, corredata della documentazione sanitaria che attesta il danno e la sua riconducibilità alla vaccinazione.

Il passaggio più delicato è la prova del nesso causale: occorre dimostrare che la menomazione è conseguenza della somministrazione del vaccino. È qui che la documentazione medica e la valutazione medico-legale diventano decisive, ed è qui che l'assistenza congiunta di un legale e di un medico legale incide concretamente sull'esito della pratica.

Va prestata grande attenzione ai termini. La domanda di indennizzo deve essere presentata, in linea generale, entro tre anni dal momento in cui si è avuta conoscenza del danno (il termine è più ampio quando il danneggiato è un minore). È un termine la cui inosservanza pregiudica la possibilità di ottenere la tutela: per questo il consiglio pratico è di non rinviare la valutazione del proprio caso, ma di farla esaminare per tempo.

Quando rivolgersi a un avvocato

Alcuni segnali pratici suggeriscono di richiedere una valutazione: si è sviluppata, dopo la vaccinazione anti Covid-19, una patologia di rilievo che prima non era presente; si dispone di documentazione sanitaria che collega — o lascia ipotizzare un collegamento — tra la somministrazione e il quadro clinico attuale; ci si chiede se sia ancora possibile agire e quale sia la strada più adatta tra indennizzo e risarcimento.

In tutti questi casi un confronto preliminare serve a inquadrare correttamente la situazione, a verificare i termini ancora aperti e a impostare la raccolta della documentazione medico-legale. Intervenire per tempo, in questa materia, è determinante: i termini di decadenza non sono lunghissimi e ricostruire un quadro clinico solido richiede ordine e tempestività.

Si tratta di una materia di cui mi occupo già concretamente, con pratiche di danno da vaccino anti Covid-19 in corso: avere accanto un professionista che la conosce — e che ne padroneggia l'iter medico-legale — incide sul modo in cui il caso viene impostato e documentato fin dal primo passo.

Domande frequenti

Le domande che ricorrono più spesso nei primi colloqui in studio.

Chi può chiedere l'indennizzo per danni da vaccino anti Covid-19?

Chi ha riportato, a seguito della vaccinazione, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Non rileva il fatto che la vaccinazione fosse raccomandata e non obbligatoria: la tutela indennitaria è stata estesa espressamente anche alla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Devo dimostrare che qualcuno ha sbagliato?

No. L'indennizzo prescinde dalla colpa: non occorre individuare un responsabile né provare una condotta negligente. Va dimostrato il nesso causale tra la somministrazione e il danno permanente. La prova della colpa è invece necessaria solo se si vuole agire, in aggiunta, per il risarcimento.

Entro quando va presentata la domanda?

In linea generale entro tre anni dalla conoscenza del danno, con un termine più ampio quando il danneggiato è minorenne. È un termine da non sottovalutare: una volta decorso, la possibilità di accedere all'indennizzo viene meno. Conviene quindi far valutare il proprio caso senza attendere.

A quanto ammonta l'indennizzo?

L'importo è stabilito per legge e varia in funzione della gravità della menomazione riconosciuta. Viene corrisposto come assegno periodico e, in caso di danno permanente, è riconosciuto in via vitalizia; possono essere dovuti anche gli arretrati maturati. In una vicenda che ho seguito di recente l'indennizzo riconosciuto è stato di circa 850 euro mensili.

Posso chiedere sia l'indennizzo sia il risarcimento?

Sì, le due tutele possono coesistere quando ne ricorrono i rispettivi presupposti: l'indennizzo come misura solidaristica a carico dello Stato, il risarcimento ove sia accertabile una responsabilità. Si tratta però di percorsi distinti, e la loro opportunità va valutata caso per caso.

Cosa succede se la domanda viene respinta?

Un esito negativo in sede amministrativa non chiude necessariamente la vicenda: è possibile, ricorrendone i presupposti, contestare la decisione nelle sedi competenti. Anche per questo è importante che la pratica sia costruita fin dall'inizio in modo completo e documentato.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto, che richiede l'analisi puntuale della documentazione sanitaria e delle circostanze specifiche. I riferimenti a casi concreti sono riportati in forma sintetica e anonima.

  • Legge 25 febbraio 1992, n. 210 — indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
  • Legge 29 ottobre 2005, n. 229 — ulteriori provvidenze a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
  • Estensione della tutela indennitaria alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria (art. 1, comma 1-bis, L. 210/1992, introdotto dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. L. 28 marzo 2022, n. 25).
  • Corte Costituzionale, sentenze n. 27/1998, n. 107/2012, n. 268/2017 e n. 118/2020 — diritto all'indennizzo anche per le vaccinazioni raccomandate, in base al principio di solidarietà (artt. 2 e 32 Cost.).

Per un primo confronto sul Suo caso

Il primo colloquio è gratuito. Mi racconti la Sua situazione e porti con sé la documentazione sanitaria di cui dispone — cartelle cliniche, referti, certificazioni: valuteremo insieme se ci sono i presupposti per richiedere l'indennizzo o il risarcimento, e quale strada è più adatta al caso.