Dichiarazione di adottabilità:
l'adozione come extrema ratio e il recupero della capacità genitoriale

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

La dichiarazione di adottabilità è il provvedimento con cui un minore in stato di abbandono diventa adottabile da una nuova famiglia. È una decisione gravissima, e per questo la legge la considera una extrema ratio: prima di arrivarci, il giudice deve verificare in modo concreto, attuale e approfondito se i genitori — anche con il sostegno dei servizi e l'aiuto del nucleo familiare allargato — possano recuperare la capacità di prendersi cura del figlio.

Quando però il miglioramento del genitore è soltanto temporaneo, appoggiato a un equilibrio esterno e non frutto di un'evoluzione autonoma e stabile, e non consente una prognosi favorevole entro tempi compatibili con l'interesse del minore, la conferma dello stato di adottabilità è legittima. In questo contributo spiego cosa significa stato di abbandono, perché l'adozione è l'ultima risorsa e come ha ragionato una recente ordinanza della Corte di cassazione su questo tema delicato.

Cos'è la dichiarazione di adottabilità e lo stato di abbandono

La dichiarazione di adottabilità è il provvedimento, di competenza del Tribunale per i minorenni, che accerta lo stato di abbandono di un minore e ne apre la strada all'adozione da parte di un'altra famiglia. È disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, che porta un titolo che dice molto del suo spirito: «Diritto del minore ad una famiglia».

Il punto di partenza della legge è che ogni bambino ha il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (articolo 1). L'adozione interviene solo quando questa possibilità viene meno, cioè quando il minore si trova in stato di abbandono: la legge (articolo 8) considera in tale condizione il minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a una causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Questa precisazione è importante e va sottolineata: una difficoltà passeggera — una malattia, una crisi economica momentanea, un periodo critico che può essere superato con un aiuto — non equivale ad abbandono. Lo stato di abbandono presuppone una carenza grave e non transitoria nella cura del minore, accertata in concreto e non presunta. La legge tutela prima di tutto il diritto del minore alla propria famiglia, e solo come ultima soluzione la sua collocazione in una famiglia diversa.

L'adozione come «extrema ratio»

Proprio perché la dichiarazione di adottabilità recide il legame con la famiglia d'origine, essa rappresenta una extrema ratio: l'ultima risorsa, da utilizzare solo quando ogni altra strada si è rivelata impraticabile. Prima di arrivare a questo esito, il sistema impone di fare tutto il possibile per aiutare la famiglia d'origine a superare le proprie difficoltà.

La stessa Legge 184/1983 prevede infatti interventi di sostegno alla genitorialità: il coinvolgimento dei servizi sociali, percorsi di accompagnamento, e — dove serve — l'affidamento familiare (articoli 2 e seguenti), che è una misura temporanea pensata proprio per dare tempo alla famiglia di origine di recuperare, senza interrompere definitivamente il legame con il figlio. Il giudice deve inoltre guardare anche al nucleo familiare allargato: nonni, zii, altri parenti che possano farsi carico del minore o sostenere il genitore in difficoltà.

L'allontanamento del bambino e, a maggior ragione, la dichiarazione di adottabilità arrivano dunque solo dopo che questi tentativi di sostegno si siano dimostrati insufficienti o impossibili. Non è una sanzione contro il genitore, né un giudizio morale sulla sua persona: è la presa d'atto che, nonostante gli aiuti, non vi sono le condizioni per garantire al minore una crescita serena nella sua famiglia.

Il recupero della capacità genitoriale: un accertamento concreto, attuale e approfondito

Il cuore di questi procedimenti è la valutazione della cosiddetta capacità genitoriale, cioè dell'idoneità del genitore a prendersi cura del figlio e a garantirne una crescita sana ed equilibrata. La legge e la giurisprudenza chiedono al giudice un accertamento che non sia astratto né formale, ma concreto, attuale e approfondito.

Concreto, perché deve fondarsi sui fatti reali della vita del minore e del genitore, non su pregiudizi o su una valutazione di principio. Attuale, perché conta la situazione presente e la sua evoluzione, non una fotografia del passato. Approfondito, perché spesso richiede strumenti tecnici: aggiornamenti dei servizi sociali, relazioni, e in molti casi una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), eventualmente integrata da una valutazione psicologica o psichiatrica.

Soprattutto, il giudice non deve limitarsi a registrare uno stato di fatto: deve verificare la reale possibilità di recupero della capacità genitoriale, anche con l'aiuto degli interventi di sostegno disponibili. Si parla, in questo senso, di prognosi di recuperabilità: una previsione, fondata su elementi concreti, sulla possibilità che il genitore — adeguatamente sostenuto — torni a essere in grado di occuparsi del figlio. Il diritto del genitore a essere aiutato a recuperare è parte integrante di questa valutazione.

Quando il miglioramento non basta: contingente o stabile?

Qui si arriva al punto più delicato. Può accadere che, nel corso del procedimento, le condizioni del genitore migliorino. È un fatto positivo, che il giudice ha il dovere di considerare. Ma non ogni miglioramento è sufficiente a evitare l'adottabilità: ciò che conta è la natura e la stabilità di quel miglioramento.

Un miglioramento contingente — cioè provvisorio, appoggiato a un equilibrio relazionale esterno (per esempio la presenza di un nuovo compagno, o il sostegno di terzi) e non espressione di una autonoma e stabile evoluzione delle risorse personali del genitore — non offre garanzie sufficienti. Se quell'equilibrio esterno viene meno, il miglioramento svanisce con esso, rivelandone la fragilità.

Il criterio-guida resta sempre lo stesso: il superiore interesse del minore. Il recupero deve essere possibile entro tempi compatibili con i bisogni del bambino, che ha diritto a continuità affettiva e a stabilità, e non può restare a tempo indefinito in una condizione di provvisorietà in attesa che il genitore consolidi un cambiamento incerto. Questo vale a maggior ragione quando il minore è portatore di bisogni speciali e ha quindi un'esigenza ancora più pressante di un contesto di cura stabile e prevedibile. In questi casi, anche a fronte di segnali di miglioramento, la conferma dello stato di adottabilità può risultare legittima.

Un caso recente: la Corte di cassazione conferma l'adottabilità

Questi principi sono stati applicati in una recente ordinanza della Corte di cassazione, che vale la pena raccontare perché illustra bene la logica della materia.

Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, già collocato in affidamento etero-familiare, ritenendo la madre non idonea a garantirgli una crescita sana e stabile. In appello la madre aveva dedotto un miglioramento delle proprie condizioni personali, abitative e relazionali, valorizzando in particolare il matrimonio con un nuovo compagno e la disponibilità di lui e dei suoi genitori a sostenerla nella cura del figlio.

La Corte d'appello non ha respinto questa prospettazione in modo sommario: al contrario, ha disposto approfonditi accertamenti istruttori, inclusi gli aggiornamenti dei servizi sociali e una consulenza tecnica d'ufficio integrata da valutazione psichiatrica. È emerso effettivamente un temporaneo miglioramento della madre; ma la successiva crisi e cessazione del rapporto coniugale hanno fatto venir meno proprio il contesto relazionale che sorreggeva quell'evoluzione. Secondo i giudici di merito, ciò ha confermato la natura strutturale delle fragilità personologiche della donna e la mancanza di risorse autonome adeguate: il miglioramento, in altre parole, era contingente, non stabile.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre. Per comprendere perché, occorre ricordare cos'è il giudizio di legittimità: la Cassazione non riesamina i fatti e non rivaluta le prove, ma controlla soltanto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato la decisione. Per questo è inammissibile il ricorso che, invece di indicare un vero errore di diritto, si limita a chiedere — in modo assertivo — una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che i motivi del ricorso non si confrontavano con la reale ragione della decisione — la cosiddetta ratio decidendi, cioè il vero nucleo argomentativo su cui si regge la sentenza. La Corte d'appello non aveva ignorato i miglioramenti della madre: li aveva esaminati e li aveva ritenuti insufficienti e instabili rispetto all'interesse del minore. Contestare un mancato esame che, in realtà, c'era stato significa non cogliere il vero perno della decisione, e rende il ricorso inammissibile.

Nel mio lavoro a tutela dei minori e delle famiglie

Mi occupo di diritto di famiglia e, al suo interno, delle questioni che riguardano i minori e la responsabilità genitoriale. Ricopro inoltre, su nomina del Tribunale, incarichi a tutela di persone in condizione di fragilità. È un ambito in cui la competenza tecnica conta, ma conta altrettanto la capacità di ascoltare e di accompagnare le persone in momenti di grande sofferenza, senza giudicarle.

Nei procedimenti che toccano i minori il mio approccio è sempre lo stesso: tenere al centro l'interesse del bambino, ma valorizzare al tempo stesso il diritto del genitore a essere aiutato e a far emergere, dove esistono, le proprie risorse. Significa lavorare con i servizi e con i consulenti, leggere con attenzione le relazioni e le CTU, e rappresentare al giudice — con concretezza e rispetto — la situazione reale della famiglia.

Quando rivolgersi a un avvocato

In questa materia il tempo e l'impostazione iniziale contano moltissimo. Può avere bisogno di un avvocato il genitore che si trova coinvolto in un procedimento di questo tipo e vuole essere messo nelle condizioni di recuperare il proprio ruolo: dimostrare, con il sostegno dei servizi, un'evoluzione autonoma e stabile delle proprie risorse è spesso decisivo, e va costruito per tempo, non all'ultimo momento.

Ma possono avere bisogno di assistenza anche i familiari — i nonni, gli zii, gli altri parenti del nucleo allargato — che intendano farsi carico del minore o sostenere il genitore in difficoltà: la legge attribuisce rilievo proprio a queste figure, e una loro disponibilità concreta, rappresentata correttamente al giudice, può fare la differenza nella ricerca della soluzione più rispettosa dell'interesse del bambino. Un primo confronto serve a capire la propria posizione, i propri diritti e le strade percorribili.

Domande frequenti

Le domande che ricorrono più spesso nei primi colloqui in studio.

Cosa significa che un minore è in «stato di abbandono»?

Significa che il minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Attenzione, però: non basta una difficoltà passeggera. La legge esclude lo stato di abbandono quando la mancanza di assistenza dipende da una causa di forza maggiore di carattere transitorio, cioè da un ostacolo temporaneo e superabile. Lo stato di abbandono presuppone una carenza grave e non transitoria, accertata in concreto.

L'adozione è davvero l'ultima possibilità?

Sì. La Legge 184/1983 afferma il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e considera l'adozione una extrema ratio. Prima di arrivarvi, il sistema impone di fare tutto il possibile per aiutare la famiglia d'origine, con interventi di sostegno, il coinvolgimento dei servizi sociali, l'affidamento familiare temporaneo e l'attenzione al nucleo familiare allargato. La dichiarazione di adottabilità interviene solo quando questi tentativi si rivelano insufficienti o impossibili.

Il giudice deve aiutare il genitore a recuperare?

Il giudice deve accertare in modo concreto, attuale e approfondito se vi sia la reale possibilità di recupero della capacità genitoriale, anche con l'aiuto degli interventi di sostegno disponibili. Il diritto del genitore a essere aiutato a recuperare è parte integrante della valutazione: per questo si parla di una vera e propria prognosi di recuperabilità, fondata su elementi concreti e non su un giudizio astratto.

Perché un miglioramento del genitore può non bastare?

Perché ciò che conta non è il miglioramento in sé, ma la sua natura e la sua stabilità. Un miglioramento soltanto temporaneo, che si appoggia a un equilibrio esterno (per esempio una relazione) e non esprime un'evoluzione autonoma e stabile delle risorse personali del genitore, non offre garanzie sufficienti: se quell'equilibrio viene meno, il miglioramento svanisce. Il recupero, inoltre, deve essere possibile entro tempi compatibili con l'interesse del minore, che ha diritto a continuità affettiva e a stabilità.

Che ruolo hanno i servizi sociali e la CTU?

Un ruolo centrale. Gli aggiornamenti dei servizi sociali e la consulenza tecnica d'ufficio — spesso integrata da una valutazione psicologica o psichiatrica — sono gli strumenti con cui il giudice rende l'accertamento davvero concreto e approfondito. Servono a verificare la situazione reale della famiglia, l'evoluzione del genitore e l'effettiva possibilità di recupero, oltre i pregiudizi e le valutazioni di principio.

Si può ricorrere in Cassazione contro la dichiarazione di adottabilità?

Sì, ma con un limite importante. La Corte di cassazione è giudice di legittimità: non riesamina i fatti e non rivaluta le prove, ma controlla solo la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. È perciò inammissibile il ricorso che si limita a chiedere una diversa lettura delle risultanze istruttorie senza confrontarsi con la reale ragione della decisione (la ratio decidendi). Impostare correttamente il ricorso, individuando un vero errore di diritto, è quindi decisivo.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto, che richiede l'analisi puntuale dei documenti e delle circostanze specifiche.

  • Legge 4 maggio 1983, n. 184 — «Diritto del minore ad una famiglia» (in particolare artt. 1, 8, 10, 12 e 15), sull'adozione e sull'accertamento dello stato di abbandono.
  • Codice di procedura civile, art. 360 n. 3 (ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e art. 370 (controricorso / atti del giudizio di legittimità).
  • Recente ordinanza della Corte di cassazione in tema di stato di adottabilità e recupero della capacità genitoriale.

Per un primo confronto sul Suo caso

Il primo colloquio è gratuito. Mi racconti la Sua situazione e valuteremo insieme la Sua posizione, i Suoi diritti e le strade percorribili — sia che si tratti di un genitore coinvolto in un procedimento, sia di un familiare che intende farsi carico del minore o sostenere chi è in difficoltà.