Cosa sono le infezioni ospedaliere e quanto sono diffuse
Le infezioni ospedaliere — dette anche nosocomiali — rientrano tra le complicanze più frequenti in ambito sanitario. Si tratta di infezioni che il paziente contrae durante o in occasione del ricovero, e che non erano presenti né in incubazione al momento dell'ingresso in struttura.
I numeri dell'Italia restituiscono la dimensione del fenomeno con chiarezza: ogni anno si registrano circa 700.000 casi di infezione ospedaliera — pari, all'incirca, al 6% dei ricoveri — e di questi l'1% risulta fatale per il paziente, portando al suo decesso. In termini assoluti, si traduce in circa 7.000 decessi all'anno riconducibili a un'infezione contratta in ospedale.
Nonostante i ripetuti interventi normativi in materia, in Italia non esiste ancora una strategia di contrasto pienamente efficace. Eppure la letteratura scientifica internazionale è unanime nel considerare circa il 60% dei casi d'infezione assolutamente evitabili e prevenibili con l'adesione alle indicazioni delle linee guida di prevenzione: pulizia, sterilizzazione, profilassi antibiotica corretta, gestione degli accessi vascolari e dei cateteri. È in questa distanza — tra ciò che la scienza considera prevenibile e ciò che concretamente accade in corsia — che si colloca, molto spesso, lo spazio della responsabilità sanitaria.
Le tipologie più ricorrenti
Sul piano clinico ed epidemiologico, le infezioni ospedaliere più ricorrenti sono:
- infezioni da ferita chirurgica (33,7% dei casi d'infezione);
- polmoniti (31,6% dei casi);
- setticemie correlate a catetere vascolare centrale (18,9%);
- infezioni da Clostridium difficile e coliti (15,4%);
- infezioni urinarie da catetere (meno dell'1%).
Si tratta di quadri clinici molto diversi tra loro per gravità ed esito, ma accomunati da un dato: in molti casi sono ricollegabili a falle nelle procedure di asepsi, nell'uso degli strumenti invasivi o nella gestione della terapia antibiotica.
Le cause più frequenti
Le cause più ricorrenti di infezione ospedaliera, nei contenziosi e nella letteratura, sono sostanzialmente quattro:
- il contatto con strumenti medici contaminati (aghi, lame, bisturi, dispositivi non adeguatamente sterilizzati);
- una scorretta profilassi antibiotica, sia in termini di scelta del principio attivo sia di tempistica della somministrazione;
- la trasmissione per via aerea attraverso sistemi di ventilazione o areazione, da microrganismi che sopravvivono nell'aria e vengono trasmessi a distanza;
- il contatto con sangue o liquidi di infusione contaminati.
Quest'ultima ipotesi ha un'autonoma rilevanza normativa. La Legge 25 febbraio 1992, n. 210 riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il diritto a un indennizzo a carico dello Stato, a prescindere dall'accertamento di una colpa. L'indennizzo, però, non copre l'integrale risarcimento del danno: per ottenere il ristoro pieno, il danneggiato dovrà agire nei confronti dell'Ospedale al fine di accertarne la responsabilità per inadempimento.
Il contratto di spedalità e l'onere probatorio
Il quadro giuridico delle infezioni ospedaliere ruota attorno a una nozione precisa: il contratto di spedalità. Quando il paziente accede alla struttura, tra lui e l'ente sanitario si instaura un rapporto contrattuale a contenuto complesso: alla prestazione medica in senso stretto si affiancano una serie di obblighi accessori — di organizzazione, di vigilanza, di protezione — che gravano direttamente sull'Ospedale.
Tra questi obblighi rientra, in modo del tutto centrale per il tema delle infezioni nosocomiali, quello di offrire ambienti salubri e attrezzature conformi ai parametri della scienza e della tecnica medica. Detto altrimenti, l'Ospedale è tenuto, nell'ambito della prestazione di assistenza sanitaria, a "fare tutto quanto la scienza del settore ha elaborato come possibile per evitare, o quanto meno ridurre al massimo, il rischio di contaminazione e garantire ambienti e strumenti sterili", così da evitare che il paziente possa essere esposto a batteri infettivi.
Da qui discende una conseguenza decisiva sul piano probatorio. Il tema dell'infezione ospedaliera è spesso complicato da una tardiva diagnosi, da errori nella profilassi antibiotica o da un inidoneo trattamento della stessa infezione. L'ente ospedaliero dovrà pertanto provare:
- di aver tempestivamente identificato il germe o il batterio infettivo;
- di aver trattato correttamente l'infezione, eseguendo una appropriata profilassi antibiotica.
In assenza di queste prove — o quando emergono lacune nella documentazione clinica, nei protocolli di sterilizzazione o nella gestione del paziente — la responsabilità della struttura tende a essere riconosciuta. È questa, in pratica, la chiave di volta del contenzioso in materia.
Rischio infettivo e definizioni transattive
Va detto, in tutta onestà, che il rischio infettivo è un rischio non eliminabile del tutto rispetto all'attività sanitaria: per quanta cura si possa mettere nelle procedure di prevenzione, una quota residua di rischio resta fisiologicamente connessa al ricovero. Questo, tuttavia, non rende l'infezione nosocomiale "inevitabile" tout court — la valutazione richiede sempre l'analisi del caso concreto.
Accade sovente, anche per questa ragione, che le compagnie assicurative definiscano transattivamente le controversie risarcitorie da infezione ospedaliera: di fronte a un quadro probatorio che difficilmente reggerebbe in giudizio, preferiscono chiudere la vicenda con un accordo stragiudiziale, evitando un contenzioso dalle chances modeste. È un dato pratico di cui tengo conto fin dalla prima valutazione del caso, perché incide sulla strategia da impostare.
Il risarcimento da infezione ospedaliera: le voci di danno
La richiesta di risarcimento dei danni da malasanità — e quindi anche da infezione ospedaliera — ha come base di calcolo differenti tipologie di danno. Le più comuni sono il danno biologico e il danno esistenziale, ai quali, nei casi più gravi, possono affiancarsi altre voci.
Il danno biologico attiene alla lesione vera e propria dell'integrità psico-fisica della vittima. Viene riconosciuto in forma di punti percentuali di invalidità, che — rapportati anche all'età del paziente — conducono a un determinato valore monetario che il danneggiato può aspirare a ottenere dal soggetto che ha cagionato il danno. È la componente del risarcimento che misura, sul piano medico-legale, il "peso" oggettivo della menomazione.
Accanto al danno biologico può essere riconosciuto il danno esistenziale, che tiene conto delle perdite e delle sofferenze che incidono sulla qualità della vita del paziente. Si pensi, ad esempio, a chi a seguito di un'infezione contratta in ospedale subisce una grave invalidità che cambia in modo irreversibile la propria vita quotidiana, relazionale e lavorativa: il risarcimento dovrebbe riflettere anche questa dimensione, e non soltanto la lesione fisica in sé.
Nei casi più gravi possono inoltre venire in rilievo:
- il danno catastrofale, riconosciuto nelle ipotesi di danni gravissimi che conducono il paziente, consapevolmente, alla morte;
- la diaria, vale a dire il riconoscimento di un importo giornaliero per il periodo di inabilità — permanente totale o parziale — in base alla durata della convalescenza.
Ogni vicenda va valutata singolarmente: la combinazione e il peso delle diverse voci di danno dipende in modo decisivo dal quadro clinico, dalle conseguenze concrete sulla vita del paziente e dalla qualità della documentazione medico-legale disponibile.
Le vie stragiudiziali: mediazione e arbitrato sanitario
Prima di presentare un'istanza di risarcimento presso un ufficio giudiziario è possibile — e in alcuni casi obbligatorio — percorrere strade stragiudiziali come la mediazione o l'arbitrato sanitario. Sono strumenti attraverso i quali il danneggiato e il danneggiante possono giungere a una composizione della controversia che consenta alla vittima di ottenere un ristoro idoneo, senza arrivare a una sentenza del giudice ordinario.
La mediazione, in particolare, mira a trovare un accordo tra le parti coinvolte attraverso la negoziazione assistita da un mediatore terzo e imparziale. In materia di responsabilità sanitaria è anche condizione di procedibilità: va tentata prima di poter introdurre il giudizio civile. Quando funziona, è una via che può rivelarsi più rapida e meno traumatica rispetto a un procedimento innanzi al Tribunale — risultato non secondario, soprattutto per chi ha già subìto un pregiudizio rilevante alla propria salute.
Accanto alla mediazione, in materia di responsabilità sanitaria è oggi pienamente operativo lo strumento dell'arbitrato sanitario: le parti — paziente da un lato, struttura sanitaria e/o compagnia assicurativa dall'altro — affidano la decisione della controversia a un arbitro qualificato in materia, che pronuncia un lodo vincolante per entrambe. Rispetto alla mediazione, l'arbitrato non si limita a favorire un accordo ma decide la controversia, con tempi tendenzialmente più rapidi del giudizio ordinario e con la garanzia di una competenza tecnica specifica sul contenzioso medico-sanitario. È un percorso che ha senso, in particolare, quando il quadro è complesso ma le parti hanno interesse comune a una definizione più rapida e a una decisione qualificata. Mi occupo personalmente di questa materia anche dal lato dell'arbitro: dall'ottobre 2025 sono accreditata come Arbitro Sanitario presso la Camera Arbitrale Internazionale, per la risoluzione arbitrale delle controversie in responsabilità sanitaria senza limiti di valore.
Resta, comunque, essenziale valutare attentamente quale tra mediazione, arbitrato e giudizio sia effettivamente adatto al caso specifico, tenendo conto della complessità e della gravità della malasanità subita, dell'atteggiamento della controparte assicurativa e del tipo di prova disponibile: in alcuni quadri il giudizio ordinario resta lo strumento più adeguato a tutelare il paziente, in altri la mediazione consente una chiusura transattiva equilibrata, in altri ancora l'arbitrato è la via più efficiente. È una scelta che, di volta in volta, si costruisce insieme alla persona assistita e al medico legale.
Quando rivolgersi a un avvocato
Alcuni segnali pratici suggeriscono di richiedere una valutazione: dopo un ricovero o un intervento chirurgico è insorta un'infezione che ha aggravato il quadro clinico iniziale; in cartella clinica compaiono indicazioni di germi o batteri ospedalieri (ad esempio Clostridium difficile, Klebsiella, Staphylococcus aureus); il paziente è deceduto in conseguenza di una complicanza infettiva contratta in ospedale; si dispone di documentazione che lascia ipotizzare un ritardo diagnostico o una profilassi antibiotica inadeguata.
In tutti questi casi un confronto preliminare serve a inquadrare correttamente la situazione, a verificare i termini ancora aperti e a impostare la raccolta della documentazione medico-legale. La materia è di quelle in cui la tempestività e l'ordine nella ricostruzione del quadro clinico fanno una differenza concreta sull'esito della pratica.
È un'area di cui mi occupo concretamente nello studio: avere accanto un professionista che ne conosce l'iter probatorio — e i punti di leva nei confronti delle strutture sanitarie e delle loro compagnie assicurative — incide sul modo in cui il caso viene impostato e documentato fin dal primo passo.