Da reato a illecito civile: che cosa è cambiato con la depenalizzazione
Fino al 2016 chi si sentiva offeso da un insulto — anche verbale, anche senza testimoni — poteva sporgere querela per il reato di ingiuria, previsto dall'articolo 594 del Codice penale. Il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 ha abrogato quella norma: l'ingiuria non è più reato, e di conseguenza non si può più procedere penalmente per un insulto ricevuto direttamente, quale che sia il mezzo usato — di persona, per telefono, via email o, appunto, in una chat WhatsApp.
La depenalizzazione, però, non ha reso l'insulto irrilevante per il diritto: lo ha semplicemente spostato di sede. Il decreto ha infatti trasformato l'ingiuria in illecito civile, con una doppia conseguenza a carico di chi offende: da un lato l'obbligo di risarcire il danno subìto dalla persona offesa, dall'altro il pagamento di una sanzione pecuniaria civile devoluta alla Cassa delle ammende, cioè allo Stato. Le due voci sono distinte e si sommano: la prima ristora chi ha subìto l'offesa, la seconda ha una funzione più propriamente punitiva e general-preventiva.
Ingiuria o diffamazione via chat: la distinzione che decide se resta un fatto civile
Non tutti gli insulti scambiati su WhatsApp seguono lo stesso destino, ed è qui che nasce la confusione più frequente. La linea di confine tra ingiuria (oggi illecito civile) e diffamazione (che resta reato, punito dall'articolo 595 del Codice penale) non dipende dal mezzo usato, ma da chi riceve l'offesa.
Si ha ingiuria quando l'offesa è comunicata direttamente alla persona interessata, che la percepisce nel momento stesso in cui viene formulata — che sia un messaggio privato uno-a-uno, o un messaggio scritto in un gruppo di cui la persona offesa fa parte e in cui, quindi, può leggerlo e replicare. Si ha invece diffamazione quando si parla male di qualcuno in sua assenza, comunicando l'offesa a più persone senza che l'interessato possa difendersi in tempo reale: per esempio, criticare pesantemente e senza fondamento una persona in un gruppo WhatsApp a cui quella persona non partecipa. In quel caso il fatto rimane penalmente rilevante, con conseguenze diverse e più severe.
Il gruppo WhatsApp non è un "mezzo di pubblicità" — ma non è terra di nessuno
Sul tema dei gruppi WhatsApp è intervenuta di recente la Corte di Cassazione penale, sezione I, con la sentenza n. 42783 dell'11 settembre 2024 (depositata il 21 novembre 2024). Il caso riguardava un messaggio ironico pubblicato in una chat con 156 iscritti: la Procura contestava la diffamazione aggravata dal cosiddetto "mezzo di pubblicità", che rende il reato perseguibile d'ufficio e ne inasprisce la pena.
La Cassazione ha escluso l'aggravante, chiarendo che la chat WhatsApp — anche se composta da centinaia di partecipanti — mantiene una connotazione essenziale di riservatezza: il messaggio raggiunge un numero di persone identificate e previamente accettate nel gruppo, a differenza di un social network aperto come Facebook, dove il contenuto può raggiungere un numero indeterminato e potenzialmente illimitato di utenti.
Attenzione: una precisazione tecnica, non un porto sicuro
La pronuncia riguarda esclusivamente l'aggravante penale della diffamazione. Non significa che quanto si scrive in un gruppo WhatsApp sia privo di conseguenze: se l'offesa raggiunge la persona interessata resta comunque illecito civile risarcibile; se viene rivolta a una persona assente davanti a più partecipanti, la diffamazione resta configurabile — semplicemente senza l'aggravante specifica del "mezzo di pubblicità".
Quando l'offesa diventa risarcibile: i requisiti del danno non patrimoniale
Non ogni parola pungente scambiata in una discussione accesa dà automaticamente diritto a un risarcimento. Il danno non patrimoniale, disciplinato dagli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, è risarcibile solo quando ricorrono — secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 — tre condizioni cumulative: che l'offesa colpisca un interesse della persona costituzionalmente protetto, come l'onore, il decoro e la dignità (articolo 2 della Costituzione); che la lesione superi una soglia minima di gravità, cioè non resti un semplice fastidio o disagio passeggero; e che il pregiudizio non sia futile o irrisorio.
Tradotto nella pratica: un termine colorito lasciato scappare durante un litigio acceso, per quanto sgradevole, difficilmente supera questa soglia. Diverso è il caso di epiteti volgari, discriminatori o umilianti, ripetuti o particolarmente pesanti, capaci di incidere realmente sulla considerazione della persona presso sé stessa e presso gli altri: è in questi casi che il giudice civile riconosce il risarcimento.
Come si prova l'insulto: screenshot e messaggi conservati
Nel contenzioso civile lo screenshot della chat è lo strumento probatorio principale, e la giurisprudenza ne conferma il valore. Ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile le riproduzioni meccaniche — categoria in cui rientra anche una schermata di WhatsApp — formano piena prova dei fatti rappresentati, a condizione che la parte contro cui vengono prodotte non ne disconosca la conformità all'originale. La Cassazione penale, con la sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha confermato che i messaggi WhatsApp conservati nella memoria del telefono sono utilizzabili come prova documentale anche tramite semplice riproduzione fotografica, purché ne siano verificabili la genuinità e la provenienza.
Un consiglio pratico, prima ancora che processuale: conservare i messaggi nella loro forma originale (non solo lo screenshot, ma se possibile un backup della chat) aiuta a resistere a un eventuale disconoscimento della controparte, che se contestato in modo specifico può ridurre lo screenshot a un semplice indizio, liberamente valutabile dal giudice ma non più "piena prova".
Quanto si può ottenere: la liquidazione equitativa
Non esiste, per gli insulti via chat, un tariffario prestabilito: l'articolo 1226 del Codice civile affida al giudice una valutazione equitativa del danno, motivata caso per caso. Per la diffamazione esistono tabelle orientative elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ma la giurisprudenza è costante nel ricordare che non hanno valore normativo: sono un riferimento a cui il giudice può attingere, non un vincolo.
Un esempio recente rende l'idea della logica seguita dai giudici. Il Giudice di Pace di Tricase, con la sentenza n. 155 del 22 giugno 2026, ha riconosciuto 3.000 euro di risarcimento, oltre interessi legali dal 25 ottobre 2024, a una persona destinataria — nell'ambito di una controversia su un affitto — di epiteti volgari e discriminatori legati alla propria origine geografica, scambiati in chat. L'importo, come sempre in questi casi, dipende dalle circostanze concrete: gravità delle espressioni, contesto, ripetizione, effetti sulla persona offesa. Non va inteso come un parametro applicabile ad altre vicende.
Una doppia conseguenza economica per chi insulta
Chi viene condannato per ingiuria in sede civile non deve solo risarcire il danno alla persona offesa. Il decreto legislativo 7/2016 prevede, in aggiunta, una sanzione pecuniaria civile a favore dello Stato, che il giudice determina tenendo conto della gravità della violazione, dell'eventuale reiterazione della condotta e delle condizioni economiche di chi ha offeso. La sanzione va da 100 a 8.000 euro nei casi ordinari, e sale da 200 a 12.000 euro quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è stata rivolta in presenza di più persone — situazione, quest'ultima, tutt'altro che rara in un gruppo WhatsApp.
Quando rivolgersi a un avvocato
Vale la pena farsi assistere quando gli insulti ricevuti in chat non sono un episodio isolato di nervosismo, ma toccano temi delicati — origine, condizioni di salute, orientamento, vita privata — o si ripetono nel tempo; quando si dispone di screenshot e messaggi che documentano quanto accaduto e non si sa se e come farli valere; oppure quando, al contrario, si è destinatari di una richiesta di risarcimento e si vuole capire se la soglia di gravità richiesta dalla legge sia stata davvero superata.
In tutti questi casi un primo confronto serve a inquadrare correttamente la vicenda — distinguendo un fastidio non risarcibile da un'offesa che integra gli estremi dell'illecito — e a impostare la raccolta e la conservazione delle prove nel modo corretto fin dall'inizio.