Rinuncia all'eredità:
quando conviene, entro quando si può fare e cosa succede ai figli

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

Ereditare non è sempre un vantaggio. Quando il patrimonio di chi è venuto a mancare è gravato da debiti, o quando semplicemente non si vuole entrare in una vicenda ereditaria complicata, la legge consente di rinunciare all'eredità: con una dichiarazione formale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato a riceverla.

È una scelta che va compiuta con metodo. Ha regole precise su come si fa (una dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale), su entro quando è possibile, e — punto che molti trascurano — su cosa succede ai figli di chi rinuncia. In questo contributo spiego che cos'è davvero la rinuncia, quando conviene, quali termini rispettare e quali errori evitare.

Che cos'è la rinuncia all'eredità (e che cosa non è)

Alla morte di una persona, i suoi eredi non diventano tali automaticamente per il solo fatto della parentela. Sono chiamati all'eredità: hanno cioè il diritto di accettarla, ma anche la facoltà di non farlo. La rinuncia è precisamente l'atto con cui il chiamato dichiara, in modo formale, di non voler acquistare l'eredità che gli è devoluta.

L'effetto è radicale e vale la pena sottolinearlo, perché è ciò che distingue la rinuncia da un semplice "farsi da parte". Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (articolo 521 del codice civile). Non subentra nei diritti del defunto, ma — ed è questo il punto che interessa la maggior parte delle persone — non risponde dei suoi debiti. La rinuncia, inoltre, ha effetto retroattivo: opera fin dal momento dell'apertura della successione, non dal giorno in cui viene dichiarata.

Attenzione, però, a non confonderla con altri istituti. Rinunciare all'eredità non è la stessa cosa che accettarla con beneficio d'inventario: in quel secondo caso si diventa comunque eredi, ma con la responsabilità per i debiti limitata a quanto si è ricevuto. E non è nemmeno una "donazione" a favore degli altri eredi: la rinuncia non è un atto con cui si trasferisce qualcosa a qualcuno, ma un atto con cui ci si sfila dalla successione, lasciando che la quota si devolva secondo le regole di legge.

Perché si rinuncia: quasi sempre è una questione di debiti

La ragione più frequente per cui si sceglie di rinunciare è la presenza di debiti del defunto superiori — o soltanto sospettati di essere superiori — al valore dei beni lasciati. Chi accetta un'eredità senza cautele, infatti, accetta anche le passività: risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale, e non solo con quanto ha ricevuto. Ereditare una casa insieme a un'esposizione bancaria più grande del suo valore può trasformarsi, in questi casi, in un danno.

Quando il quadro patrimoniale è chiaramente in perdita, la rinuncia è lo strumento più netto: sfila del tutto il chiamato dalla successione e lo tiene indenne. Quando invece la situazione è incerta — non si sa se e quanti debiti emergeranno — esiste un'alternativa da valutare con l'avvocato: l'accettazione con beneficio d'inventario, che consente di diventare eredi tenendo però separato il proprio patrimonio da quello ereditario, così da rispondere dei debiti solo nei limiti dell'attivo. Sono strade diverse, con costi, tempi e conseguenze diverse: la scelta dipende dai numeri e va fatta dopo averli esaminati.

Vi sono poi ragioni non patrimoniali: il desiderio di non entrare in una comunione ereditaria conflittuale, la volontà di favorire — di fatto — altri chiamati lasciando loro accrescere la quota, o ancora considerazioni personali e familiari. Anche in questi casi la rinuncia è legittima, ma le sue conseguenze vanno comprese fino in fondo, in particolare per ciò che riguarda i propri discendenti (ne parlo più avanti).

Entro quando si può rinunciare: la questione dei termini

È la domanda che ricorre più spesso, ed è anche quella su cui si annidano gli equivoci più costosi. La regola di base è questa: si può rinunciare finché non si è accettata l'eredità e finché il diritto di accettare non si è prescritto. Quel diritto si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (articolo 480 del codice civile). Entro quel termine, chi non ha ancora compiuto atti di accettazione conserva la scelta.

Il vero rischio, però, non è tanto lasciar passare dieci anni, quanto accettare senza rendersene conto. La legge prevede infatti l'accettazione tacita: compiere atti che presuppongono la volontà di essere erede — per esempio disporre dei beni del defunto — equivale ad accettare, e dopo l'accettazione non si può più rinunciare. È l'errore più insidioso: chi "mette mano" al patrimonio ereditario credendo di fare cosa neutra può precludersi la rinuncia.

Una regola più stringente vale per chi si trova nel possesso dei beni ereditari (ad esempio perché convive nell'immobile del defunto): costui deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e, compiuto l'inventario, ha altri quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare; se lascia decorrere questi termini senza provvedere, è considerato erede puro e semplice (articolo 485 del codice civile). Qui, dunque, i tempi sono molto più brevi ed è essenziale muoversi subito.

Va infine ricordato che il termine di scelta può essere abbreviato su iniziativa altrui: chiunque vi abbia interesse — tipicamente un creditore del defunto — può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia (la cosiddetta actio interrogatoria, articolo 481 del codice civile). Scaduto quel termine senza risposta, il chiamato perde il diritto di accettare. Anche per questo non conviene mai "lasciar decantare" una successione problematica.

Come si fa, in concreto, e quanto costa

La rinuncia non ammette forme informali: non basta dirlo, né scriverlo in una lettera. Deve risultare da una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione — cioè, di norma, il tribunale del circondario dell'ultimo domicilio del defunto — e va poi inserita nel registro delle successioni (articolo 519 del codice civile). Solo così l'atto è valido e opponibile ai terzi.

In pratica si può quindi scegliere tra due strade: recarsi da un notaio, oppure presentare la dichiarazione presso la cancelleria del tribunale competente, con i documenti necessari (in particolare il certificato di morte e i dati anagrafici del defunto e del rinunciante). I costi sono generalmente contenuti e comprendono un'imposta di registro in misura fissa e una marca da bollo, oltre ai diritti di cancelleria o, nel caso del notaio, al relativo onorario. Gli importi puntuali vanno verificati al momento, perché soggetti ad aggiornamenti; in studio forniamo l'indicazione precisa in base alla via prescelta.

Non si rinuncia "a metà": niente rinunce parziali o condizionate

Un principio spesso ignorato è che la rinuncia è un atto puro e integrale. Non può essere parziale (non si può rinunciare solo ai debiti tenendo i beni, o rinunciare a una parte dell'eredità accettandone un'altra), non può essere sottoposta a condizione e non può essere fatta a termine (articolo 520 del codice civile). Chi rinuncia rinuncia a tutto: è una scelta secca, che proprio per questo va ponderata con attenzione prima di compierla.

Cosa succede ai figli di chi rinuncia: la rappresentazione

È forse l'aspetto più frainteso, e il più delicato quando la rinuncia serve a sfuggire ai debiti. Quando chi rinuncia ha dei discendenti — figli, nipoti — questi, nella successione legittima, subentrano al suo posto per effetto della cosiddetta rappresentazione (articolo 467 del codice civile). In altre parole, la quota a cui il genitore ha rinunciato non svanisce e non si distribuisce necessariamente agli altri parenti: scende ai suoi figli.

La conseguenza pratica è cruciale. Se si rinuncia a un'eredità carica di debiti per proteggere la propria famiglia, ma si dimenticano i figli, il risultato può essere l'opposto di quello voluto: i debiti "scendono" ai discendenti, che a loro volta si troveranno a doverli rifiutare. Per mettere davvero al riparo l'intero nucleo familiare da una successione passiva occorre quindi che rinuncino anche i discendenti chiamati per rappresentazione. E quando tra loro vi sono minori o persone incapaci, la loro rinuncia richiede un passaggio ulteriore, di cui dico subito.

Rinunciare per un minore o per una persona incapace

La rinuncia per conto di un figlio minore — o di una persona sottoposta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno — non può essere decisa liberamente da chi lo rappresenta. Trattandosi di un atto che incide in modo rilevante sulla sfera patrimoniale dell'interessato, la legge esige la preventiva autorizzazione del giudice (per il minore, il giudice tutelare, ai sensi degli articoli 320 e 321 del codice civile). Senza quell'autorizzazione l'atto non è valido.

È un passaggio che allunga i tempi e richiede di documentare la ragione della rinuncia — di regola, appunto, l'esistenza di un'eredità in perdita. Va perciò messo in conto e avviato per tempo, soprattutto quando, come si è visto, occorre far rinunciare per rappresentazione anche i discendenti minorenni per chiudere del tutto la porta ai debiti.

Ci si può ripensare? Revoca della rinuncia e diritti dei creditori

La legge, entro certi limiti, consente un ripensamento. Chi ha rinunciato può revocare la rinuncia e accettare l'eredità, ma solo finché il diritto di accettare non si è prescritto (quindi entro i dieci anni) e purché l'eredità non sia già stata acquistata da un altro chiamato; restano in ogni caso salvi i diritti nel frattempo acquistati dai terzi sui beni ereditari (articolo 525 del codice civile). Non è dunque una porta sempre aperta: è una possibilità che dipende dal fatto che, nel frattempo, altri non abbiano già accettato.

Vi è poi una tutela pensata per i creditori di chi rinuncia. Se qualcuno rinuncia a un'eredità attiva per sottrarla ai propri creditori — impedendo loro di soddisfarsi su quei beni — i creditori possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (articolo 524 del codice civile). È il segno che la rinuncia, pur essendo un diritto, non può diventare uno strumento per frodare chi vanta legittime pretese.

Nel mio lavoro

Le successioni che seguo mostrano quasi sempre lo stesso schema: la decisione se accettare o rinunciare viene presa tardi, o d'impulso, e spesso senza avere un quadro chiaro dei debiti. Il mio primo compito, in questi casi, è ricostruire l'attivo e il passivo — quali beni, quali debiti, quali garanzie, quali termini stanno correndo — perché è solo su questi numeri che si può decidere con cognizione se convenga la rinuncia, l'accettazione con beneficio d'inventario o l'accettazione piena.

Un'attenzione particolare la dedico agli aspetti che i più trascurano e che ho descritto sopra: la catena della rappresentazione, che impone di ragionare sull'intera famiglia e non sul singolo, e le rinunce per i minori, che richiedono l'autorizzazione del giudice e vanno avviate senza attendere. È anche in ragione dell'esperienza maturata come Amministratore Giudiziario, nella gestione di patrimoni e situazioni debitorie complesse, che affronto queste vicende badando tanto al risultato quanto alla sua tenuta nel tempo.

Quando rivolgersi a un avvocato

Alcune situazioni meritano un confronto professionale senza indugio: la notizia che il defunto aveva debiti, esposizioni bancarie o cartelle esattoriali; la presenza tra i chiamati di figli minori; il fatto di convivere nell'immobile del defunto o di avere comunque la disponibilità dei suoi beni (con i termini brevi che ne derivano); la ricezione di solleciti o atti da parte di creditori dell'eredità; oppure il semplice dubbio su quali gesti si possano compiere senza rischiare un'accettazione tacita.

Un primo esame serve a fotografare la situazione, a mettere in fila i termini che stanno decorrendo e a scegliere lo strumento proporzionato — rinuncia, beneficio d'inventario o accettazione — prima che una scelta affrettata, o un'omissione, la decidano al posto Suo. Nelle successioni, agire con metodo e per tempo è ciò che fa la differenza tra un problema evitato e un debito da difendere per anni.

Domande frequenti

Le domande che ricorrono più spesso nei primi colloqui in studio.

Se rinuncio all'eredità devo pagare i debiti del defunto?

No. Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità e non risponde dei debiti del defunto. È proprio questa la ragione più frequente per cui si sceglie di rinunciare: mettersi al riparo da un'eredità gravata da passività superiori al valore dei beni.

Entro quanto tempo devo decidere se rinunciare?

In linea generale il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, e finché non si è accettato si può rinunciare. Ma se ci si trova nel possesso dei beni ereditari i termini sono molto più brevi (inventario entro tre mesi e ulteriori quaranta giorni per decidere), e un creditore può chiedere al giudice di fissare un termine più ravvicinato. Meglio quindi non attendere.

Come si fa concretamente a rinunciare?

La rinuncia deve risultare da una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e va inserita nel registro delle successioni. Non è valida una rinuncia fatta con una semplice lettera o a voce. I costi sono in genere contenuti (un'imposta di registro fissa, una marca da bollo e i diritti o l'onorario a seconda della via scelta).

Se rinuncio io, l'eredità passa ai miei figli?

Sì, e questo è l'aspetto da non sottovalutare. Nella successione legittima i discendenti di chi rinuncia subentrano al suo posto per rappresentazione. Se si rinuncia a un'eredità piena di debiti per proteggere la famiglia, occorre quindi far rinunciare anche i figli e gli altri discendenti chiamati, altrimenti i debiti «scendono» a loro.

Posso rinunciare al posto di un figlio minore?

Sì, ma non liberamente: la rinuncia per un minore (o per una persona incapace) richiede la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. È un passaggio che allunga i tempi e che va avviato per tempo, soprattutto quando i minori sono chiamati per rappresentazione dopo la rinuncia di un genitore.

Ho rinunciato ma ho cambiato idea: posso tornare indietro?

In certi limiti sì. È possibile revocare la rinuncia e accettare l'eredità finché il diritto di accettare non si è prescritto e purché nel frattempo l'eredità non sia già stata acquistata da un altro chiamato, restando salvi i diritti acquistati dai terzi. Non è però una possibilità sempre disponibile: dipende da ciò che è accaduto dopo la rinuncia.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto, che richiede l'analisi puntuale dei documenti, dei termini e delle circostanze specifiche. Gli importi di imposte, bolli e diritti sono soggetti ad aggiornamenti normativi e vanno verificati al momento dell'atto.

  • Codice civile, art. 519 — forma della rinuncia: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni.
  • Codice civile, art. 520 — divieto di rinuncia parziale, condizionata o a termine.
  • Codice civile, art. 521 — retroattività degli effetti della rinuncia: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
  • Codice civile, art. 524 — impugnazione della rinuncia da parte dei creditori del rinunciante, autorizzati ad accettare in suo nome e luogo per soddisfarsi sui beni ereditari.
  • Codice civile, art. 525 — revoca della rinuncia, finché il diritto di accettare non è prescritto e l'eredità non è stata acquistata da altro chiamato, salvi i diritti dei terzi.
  • Codice civile, art. 480 — prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità.
  • Codice civile, art. 481 — fissazione giudiziale del termine per accettare o rinunciare (actio interrogatoria).
  • Codice civile, art. 485 — chiamato nel possesso dei beni ereditari: inventario entro tre mesi e termine di quaranta giorni per deliberare.
  • Codice civile, art. 467 e ss. — rappresentazione: i discendenti subentrano al chiamato che non può o non vuole accettare.
  • Codice civile, artt. 320-321 — rappresentanza dei minori e necessità dell'autorizzazione del giudice per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tra cui la rinuncia all'eredità.
  • Codice civile, art. 484 e ss. — accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (istituto alternativo alla rinuncia).

Per un primo confronto sul Suo caso

Il primo colloquio è gratuito. Raccontami la situazione e porta con te i documenti che hai — certificato di morte, atti, eventuali solleciti dei creditori: valuteremo insieme i termini che stanno decorrendo e quale strada, tra rinuncia, beneficio d'inventario o accettazione, è più adatta al caso.