Che cos'è la Carta del docente e a chi spetta oggi?
La Carta del docente è un importo annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione degli insegnanti. L'ha istituita la legge 107/2015 (art. 1, comma 121), che nel testo originario la riservava ai docenti di ruolo, per un importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Il testo oggi in vigore è diverso. Dopo le modifiche degli ultimi anni, tra cui quella introdotta dal D.L. 127/2025, convertito dalla legge 164/2025, la Carta spetta al docente di ruolo, al docente con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, al docente con supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo. L'importo è «fino a euro 500» annui e viene fissato ogni anno con un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia, da adottare entro il 30 gennaio. Per l'anno scolastico 2025/2026 il decreto n. 59 del 31 marzo 2026 lo ha fissato in 383 euro.
I supplenti hanno diritto alla Carta anche per gli anni passati?
Sì, secondo la Cassazione, se hanno avuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, salvo la prescrizione. Un passaggio decisivo è venuto dal diritto europeo: con l'ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato il vantaggio di 500 euro annui della Carta.
La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha poi stabilito che la Carta spetta ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o con incarichi fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi il fatto di non aver presentato a suo tempo una domanda al Ministero.
Con la sentenza n. 121/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull'art. 1, commi 121 e 123, della legge 107/2015, come interpretato dalla Cassazione, in riferimento all'art. 81 della Costituzione: l'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore, non il giudice.
Quali rimedi riconosce la Cassazione per gli anni non riconosciuti?
Dipende dalla posizione del docente nel momento in cui il giudice decide. Secondo la sentenza n. 29961/2023, chi è ancora interno al sistema scolastico, perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze, incaricato di una supplenza o passato in ruolo, ha diritto all'attribuzione della Carta per un valore pari a quello perduto, con interessi o rivalutazione.
Chi invece è uscito dal sistema, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, ha diritto al risarcimento del danno. Il danno va allegato; oltre alla prova per presunzioni, il giudice può liquidarlo in via equitativa, entro il valore della Carta, salvo che il docente alleghi e provi un pregiudizio maggiore.
Entro quando si chiede la Carta degli anni passati?
La sentenza n. 29961/2023 fissa due termini. L'azione per ottenere la Carta si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, del codice civile), che per le supplenze annuali e fino al 30 giugno decorrono dal conferimento dell'incarico o, se posteriore, dalla data in cui la piattaforma consentiva la registrazione per quell'anno. Il termine corre quindi anno per anno. L'azione di risarcimento, per chi è uscito dal sistema, si prescrive in dieci anni dall'uscita.
Nella motivazione la stessa sentenza aggiunge però che, se l'azione per ottenere la Carta si è già prescritta mentre il docente era nel sistema, per quegli anni non si può chiedere neppure il risarcimento. Il termine di dieci anni, quindi, non recupera gli anni già prescritti.
E chi ha avuto solo supplenze brevi?
Su questo punto il quadro è meno definito. Il testo in vigore dell'art. 1, comma 121, non nomina i supplenti brevi e saltuari, e la sentenza n. 29961/2023 ha scelto di non decidere il caso delle supplenze temporanee.
Con la sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C-268/24 (Lalfi), la Corte di giustizia ha affermato che l'accordo quadro osta a una normativa che esclude dalla Carta i docenti con supplenze di breve durata, a meno che l'esclusione sia giustificata da ragioni oggettive, e che il solo fatto che il servizio non sia destinato a durare fino al termine dell'anno scolastico non è una ragione oggettiva. Chi ha avuto solo supplenze brevi ha quindi una posizione da valutare caso per caso.
Le ferie non godute dei supplenti brevi e di quelli fino al termine delle lezioni vanno pagate?
Per il personale delle pubbliche amministrazioni la regola, introdotta dal D.L. 95/2012 (art. 5, comma 8), era che le ferie dovevano essere fruite e non davano luogo in nessun caso a un pagamento sostitutivo, nemmeno alla cessazione del rapporto. Per la scuola, però, la legge 228/2012 ha previsto due regole specifiche. Il comma 54 dell'art. 1 stabilisce che i docenti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Il comma 55 stabilisce che il divieto di pagamento non si applica ai supplenti brevi e saltuari e ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruirne. Il comma 56 aggiunge che i contratti collettivi non possono derogare a queste due regole.
Il contratto collettivo del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (art. 35, comma 2), prevede a sua volta che, se la durata del rapporto a tempo determinato non consente di fruire delle ferie maturate, queste siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno.
Che cosa ha deciso la Cassazione nel 2026?
Con le sentenze n. 16525/2026 e n. 16530/2026 e con la sentenza n. 18590/2026, la sezione lavoro della Corte di cassazione, su rinvii pregiudiziali della Corte d'appello di Torino, ha enunciato lo stesso principio. Ai supplenti brevi e saltuari e ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il pagamento delle ferie non godute entro la fine dell'anno scolastico, e comunque dell'ultimo contratto stipulato nell'anno, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine delle lezioni stesse.
In concreto la Corte distingue due periodi:
- sospensioni durante l'anno (per esempio le vacanze di Natale e di Pasqua): il docente può fruire delle ferie senza bisogno di un avviso del dirigente scolastico. Le ferie però non scattano in automatico: vanno chieste. Chi non le chiede perde il pagamento per quei giorni;
- periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative: qui, secondo la Corte, è necessario un apposito avviso del dirigente scolastico.
Il principio si collega al diritto europeo. L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, che non possono essere sostituite da un'indennità salvo alla fine del rapporto. Con le sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause C-619/16 (Kreuziger) e C-684/16 (Max-Planck), la Corte di giustizia ha stabilito che il lavoratore non perde ferie e indennità per il solo fatto di non averle chieste, se il datore di lavoro non dimostra di averlo messo effettivamente in condizione di goderne, con un'informazione adeguata. La Cassazione richiama questi principi nelle sentenze del 2026.
Che cosa cambia con la legge del 2026?
Il D.L. 144/2026, convertito dalla legge 174/2026 in vigore dal 7 ottobre 2026, ha modificato la regola generale per il personale delle pubbliche amministrazioni. Per le ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, le ferie possono essere sostituite da un'indennità solo alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro deve invitare formalmente il personale a fruirne, avvisando in tempo utile che, se non fruite, andranno perse. Se la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore (la prova è a carico del datore), l'indennità non è dovuta.
Il testo in vigore conserva la previsione specifica per i supplenti introdotta nel 2012. Per le ferie maturate fino ad allora restano quindi le regole descritte sopra; per quelle successive la norma non regola espressamente il coordinamento fra le due disposizioni.
Entro quando e davanti a quale giudice si fa valere il diritto?
Per le ferie, secondo l'ordinanza della Corte di cassazione n. 17643/2023, la prescrizione del diritto all'indennità decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il lavoratore ha perso le ferie perché non le ha godute nonostante un invito accurato, fatto in tempo utile e con l'avviso che sarebbero andate perse. L'ordinanza riguardava un dipendente pubblico non della scuola. La durata del termine non è trattata in questo articolo. Per la Carta valgono i termini descritti sopra.
Le controversie dei dipendenti pubblici, e quindi anche dei docenti con il Ministero, sono di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 63 del D.Lgs. 165/2001). È competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è o era addetto al momento della cessazione del rapporto (art. 413 del codice di procedura civile). Prima della causa si può promuovere un tentativo di conciliazione, che è facoltativo; la comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione (art. 410 del codice di procedura civile).