Quando la casa di famiglia non si può dividere in due: come funziona l'assegnazione a chi ha la quota maggiore

Immobile indivisibile in eredità:
quando va per intero al coerede con la quota maggiore

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

Quando fra gli eredi c'è un solo immobile, e quell'immobile non si può dividere in due porzioni davvero autonome senza svalutarlo, la legge non obbliga a venderlo. L'articolo 720 del codice civile permette al giudice di assegnarlo per intero al coerede titolare della quota maggiore, con l'obbligo di versare agli altri il valore economico della loro parte (il cosiddetto conguaglio). È quanto è accaduto in una recente causa decisa dal Tribunale di Pavia, dove una porzione di villa bifamiliare caduta in successione fra il coniuge superstite (due terzi) e una nipote (un terzo) è stata attribuita per intero al primo, con un conguaglio in denaro alla seconda.

Il punto tecnico che il caso mette bene in luce è cosa voglia dire, davvero, che un immobile "non è comodamente divisibile": non basta che sia materialmente impossibile tagliarlo in due, conta soprattutto se le porzioni risultanti sarebbero utilizzabili in autonomia senza perdere valore.

Il caso: una villa che non si presta a essere divisa in due

Una donna muore senza aver fatto testamento e senza figli. Le succedono, secondo le regole di legge, il marito e una nipote, figlia di un fratello premorto: al primo spettano due terzi dell'eredità, alla seconda un terzo. Fra i beni caduti in successione c'è una porzione di villa bifamiliare, sviluppata su un solo piano con un unico servizio igienico. Entrambi accettano l'eredità: il marito con gli atti diretti a sciogliere la comunione (una richiesta stragiudiziale, l'avvio di una mediazione e poi la causa), la nipote attraverso la voltura catastale a proprio nome: comportamenti che, secondo la regola generale sull'accettazione tacita, non lasciano dubbi sulla volontà di accettare l'eredità.

Il problema pratico è che nessuno dei due può, da solo, "portarsi via la sua parte" dell'immobile: la casa non si divide in due appartamenti autonomi senza snaturarla. È il Tribunale di Pavia, con una sentenza del 30 luglio 2026, a dover decidere come sciogliere la comunione su un bene che, semplicemente, non si può tagliare a metà in modo sensato.

Cosa vuol dire che un immobile "non è comodamente divisibile"?

La regola di partenza, quando più persone ereditano insieme, è che ciascun coerede ha diritto alla propria parte "in natura", cioè in beni concreti e non solo in denaro (art. 718 c.c.). Ma quando questo non è possibile, perché l'eredità comprende un immobile che non si presta a essere frazionato, la legge prevede un meccanismo diverso: l'articolo 720 del codice civile stabilisce che gli immobili non comodamente divisibili vanno preferibilmente assegnati per intero al coerede titolare della quota maggiore (o anche a più coeredi insieme, se lo chiedono congiuntamente), con l'obbligo per chi riceve il bene di compensare in denaro gli altri per l'eccedenza. Solo se nessuno è disposto a questa soluzione, si arriva alla vendita all'asta.

Il punto delicato, quello su cui si è giocata la causa di Pavia, è stabilire quando un immobile è davvero "non comodamente divisibile". La Cassazione lo ha chiarito a più riprese: non basta che il frazionamento sia materialmente impossibile in senso assoluto. Contano due aspetti distinti. Il primo è strutturale: si devono poter formare porzioni autonome, suscettibili di godimento libero, senza dover affrontare interventi tecnici sproporzionatamente costosi. Il secondo è economico-funzionale: la divisione non deve alterare la destinazione originaria del bene né comportare un apprezzabile deprezzamento rispetto al suo valore complessivo (Cass. civ., Sez. VI, sent. 13 luglio 2016, n. 14343). Ed è un'eccezione alla regola generale della divisione in natura: secondo la Cassazione, è praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata l'irrealizzabilità del frazionamento, o la sua realizzabilità a prezzo di un notevole deprezzamento, o l'impossibilità di formare porzioni suscettibili di autonomo godimento (Cass. civ., Sez. II, sent. 21 agosto 2012, n. 14577).

Nel caso della villa di Pavia, il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha escluso che dalla porzione fosse possibile ricavare due unità economicamente autonome: è un'unità abitativa su un solo piano, con un unico servizio igienico. Il Tribunale ha condiviso questa valutazione, ribadendo che la comoda divisibilità non dipende dalla mera possibilità materiale di tracciare una linea di confine, ma richiede porzioni realmente autonome e utilizzabili senza un sensibile deprezzamento.

Come si arriva ad assegnare l'immobile a un solo coerede

Accertata la non comoda divisibilità, il passo successivo è individuare a chi assegnare il bene. La regola dell'articolo 720 c.c. dà preferenza al coerede titolare della quota maggiore: nel caso deciso a Pavia, il coniuge superstite, titolare dei due terzi dell'eredità per effetto delle regole sulla successione legittima quando manca il testamento e non ci sono figli (art. 582 c.c.). Le stesse regole, va ricordato, non valgono solo per l'eredità: si applicano anche quando un immobile è in comproprietà "ordinaria" fra più persone che non sono coeredi, perché l'articolo 1116 del codice civile estende alla comunione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria.

Nel calcolare quanto valeva la quota da assegnare, il Tribunale ha dovuto tenere conto di un elemento ulteriore: il diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, anche quando concorre con altri eredi (art. 540, comma 2, c.c.). Il valore di questo diritto viene detratto dal valore complessivo dell'immobile prima di calcolare le quote: nel caso di specie, da una stima di 136.750,25 euro si è arrivati, dopo la detrazione, a un valore residuo di 86.426,16 euro su cui calcolare la quota della nipote.

Il conguaglio: come si calcola e cosa succede nel tempo

Chi riceve l'intero immobile deve corrispondere agli altri coeredi il controvalore in denaro della loro quota: è il conguaglio. Nel caso di Pavia, un terzo del valore residuo (86.426,16 euro) corrispondeva a 28.808,72 euro; da questa cifra sono state detratte, in proporzione alla quota, alcune spese di regolarizzazione edilizia dell'immobile, arrivando a un conguaglio finale di 28.444,72 euro a favore della nipote.

Un aspetto tecnico che vale la pena spiegare, perché spesso genera equivoci: il debito da conguaglio non resta fermo al valore calcolato al momento della causa. La Cassazione lo qualifica come "debito di valore": il giudice può rivalutarlo anche d'ufficio, quindi senza una domanda specifica in tal senso, ma solo se la parte interessata fa presente che l'andamento del mercato immobiliare ha fatto lievitare il valore del bene al punto da creare una sproporzione apprezzabile fra le quote (Cass. civ., Sez. II, sent. 3 maggio 2010, n. 10624). Il Tribunale di Pavia ha fatto proprio questo: ha disposto la rivalutazione del conguaglio dalla data della consulenza tecnica fino alla sentenza, oltre agli interessi legali fino al pagamento effettivo.

E se nessun coerede è disposto a tenersi l'immobile?

La soluzione dell'assegnazione con conguaglio presuppone che almeno un coerede sia disposto ad accollarsi il pagamento dovuto agli altri. Se nessuno lo è, l'articolo 720 c.c. prevede come rimedio residuale la vendita all'incanto: il ricavato viene poi diviso fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote. È un esito meno frequente nella prassi, perché normalmente chi ha la quota maggiore (e magari già abita l'immobile, come accade spesso nei casi che coinvolgono la casa familiare) preferisce tenerselo pagando il conguaglio piuttosto che vederlo messo all'asta.

Nel mio lavoro

Nelle divisioni ereditarie che coinvolgono un solo immobile, spesso la casa di famiglia, questo è uno dei nodi che vedo tornare più spesso: gli eredi partono dall'idea che l'unica alternativa a "vivere insieme nella stessa casa" sia venderla, e non sempre sanno che la legge prevede una via intermedia. Vale la pena verificare fin dall'inizio, con l'aiuto di una perizia tecnica, se l'immobile è davvero comodamente divisibile o no: è la valutazione che indirizza tutta la strategia della causa, oltre che le trattative che spesso la precedono.

Domande frequenti

Cosa vuol dire che un immobile "non è comodamente divisibile"?

Non basta che sia materialmente difficile tracciare un confine. Conta se, dividendolo, si otterrebbero porzioni davvero autonome e utilizzabili senza un sensibile deprezzamento rispetto al valore dell'intero, tenendo conto sia degli aspetti tecnici che di quelli economici.

Chi decide a chi va l'immobile quando non si può dividere?

La legge dà preferenza al coerede titolare della quota maggiore, che riceve il bene per intero e paga agli altri il valore della loro parte. Se più coeredi lo chiedono insieme, può essere assegnato anche a loro congiuntamente.

Come si calcola il conguaglio dovuto agli altri coeredi?

Si parte dal valore di mercato dell'immobile (di solito accertato con una consulenza tecnica), si sottraggono eventuali diritti che ne riducono il valore, come il diritto di abitazione del coniuge superstite, e sul residuo si calcola la percentuale corrispondente alla quota di chi non riceve il bene.

Il conguaglio resta fisso nel tempo o si aggiorna?

Si tratta di un debito di valore: il giudice può rivalutarlo anche d'ufficio, senza una domanda specifica in tal senso, ma solo se la parte interessata segnala che nel frattempo il mercato immobiliare è cresciuto al punto da creare uno squilibrio apprezzabile fra le quote. Sul conguaglio maturano anche gli interessi legali fino al pagamento.

Cosa succede se nessun coerede vuole prendersi l'immobile pagando il conguaglio?

Si arriva alla vendita all'incanto, con divisione del ricavato fra i coeredi secondo le rispettive quote. È il rimedio residuale, quando la soluzione dell'assegnazione con conguaglio non trova nessun coerede disponibile.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto.

  • Art. 476 c.c. — accettazione tacita dell'eredità.
  • Art. 540, comma 2, c.c. — diritto di abitazione del coniuge superstite.
  • Art. 582 c.c. — quota devoluta al coniuge in concorso con ascendenti o fratelli e sorelle.
  • Art. 718 c.c. — diritto di ciascun coerede alla propria parte in natura.
  • Art. 720 c.c. — assegnazione degli immobili non comodamente divisibili.
  • Art. 1116 c.c. — estensione delle norme sulla divisione ereditaria alla comunione ordinaria.
  • Cass. civ., Sez. VI, sent. 13 luglio 2016, n. 14343 — criteri di comoda divisibilità di un immobile.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. 21 agosto 2012, n. 14577 — onere della prova sulla non comoda divisibilità.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. 3 maggio 2010, n. 10624 — il conguaglio da divisione come debito di valore.
  • Tribunale di Pavia, sentenza del 30 luglio 2026 — applicazione pratica al caso di una villa bifamiliare caduta in successione.

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