Cos'è l'indennizzo e chi può richiederlo
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 riconosce un indennizzo a chi abbia riportato una lesione o un'infermità permanente a causa di una vaccinazione. Dal 2022, per effetto del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), questa tutela è stata estesa anche a chi abbia subito un danno permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 raccomandata dalle autorità sanitarie, non solo da quelle formalmente obbligatorie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2020, aveva già tracciato la strada per questa estensione, affermando che il principio di solidarietà che giustifica l'indennizzo per le vaccinazioni obbligatorie vale allo stesso modo per quelle raccomandate, quando sono comunque praticate anche nell'interesse della collettività. La procedura per presentare la domanda, i termini e gli importi sono descritti in modo più esteso in un altro contributo di questo blog, dedicato all'indennizzo per danni da vaccino anti-Covid in generale. Qui ci si concentra su un passaggio diverso, e spesso decisivo: come si dimostra che il danno è stato causato proprio dalla vaccinazione.
Il criterio del "più probabile che non": come i giudici valutano il nesso causale
Il punto di riferimento per valutare il nesso causale nei procedimenti di indennizzo ex legge 210/1992 è un principio che la Cassazione ha fissato già nel 2018, occupandosi di un caso più risalente (una tetraparesi spastica insorta dopo una vaccinazione antipolio). Il nesso causale, ha stabilito, va valutato secondo un "criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del più probabile che non": una valutazione che non si esaurisce nel dato statistico-quantitativo (quanto è frequente, in generale, quella complicanza dopo quel vaccino), ma si allarga alla "probabilità logica", cioè agli elementi di conferma disponibili nel caso concreto. Il caso deciso a Firenze nel settembre 2026, descritto più avanti, mostra in pratica quali elementi entrano in questa valutazione.
Non è un criterio automatico: il consulente tecnico nominato dal giudice deve comunque motivare perché, fra le possibili spiegazioni del danno, quella della vaccinazione risulti più probabile delle altre. Quando questa valutazione manca, o quando emerge una causa alternativa più solida, l'indennizzo viene negato, come mostra il caso descritto più avanti.
Tre casi recenti: Firenze, Agrigento e Asti
Nel settembre 2026 due tribunali, quello di Firenze e quello di Agrigento, hanno applicato questo criterio a due casi distinti di sindrome neurologica insorta dopo la vaccinazione anti-Covid, riconoscendo in entrambi il diritto all'indennizzo.
Il Tribunale di Firenze, con una sentenza del 18 settembre 2026, ha riconosciuto l'indennizzo a una donna che aveva sviluppato una sindrome neurologica dopo due dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, somministrate il 14 aprile e il 5 maggio 2021. Il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto "più probabile che non" la correlazione fra le vaccinazioni e la sindrome, dando peso non solo alla distanza temporale ma anche alla mancanza di altra causa identificabile nel quadro clinico della paziente.
Pochi giorni dopo, il Tribunale di Agrigento, sezione Lavoro, ha riconosciuto l'indennizzo in un caso diverso: una sindrome di Guillain-Barré insorta in un imprenditore dopo la terza dose di vaccino Moderna, ricevuta nel gennaio 2022. Si tratta di un caso sostanzialmente coevo a quello di Firenze, non di un precedente più risalente nel tempo.
Un terzo caso, questa volta definitivo, viene dal Piemonte: il Tribunale di Asti aveva riconosciuto, con una sentenza dell'ottobre 2025, il nesso causale fra la vaccinazione anti-Covid con Comirnaty (Pfizer) e una patologia neurologica post-vaccinale. La Corte d'appello di Torino ha confermato quella decisione con sentenza dell'11 maggio 2026, chiudendo il caso in secondo grado.
Quando l'indennizzo viene negato: il vaccino come mera "occasione"
Lo stesso criterio del "più probabile che non" può portare a un esito opposto. Con un'ordinanza del 24 giugno 2020, n. 12445, la Cassazione ha confermato il diniego dell'indennizzo in un caso di sindrome di Dravet insorta dopo una vaccinazione: gli accertamenti avevano individuato una mutazione genetica come causa della sindrome, e la vaccinazione era stata solo l'occasione, non la causa, della sua manifestazione clinica. È la controprova che il criterio probabilistico non funziona in automatico a favore di chi richiede l'indennizzo: quando emerge una causa alternativa più solida della vaccinazione, il nesso richiesto dalla legge non si considera raggiunto.
Va anche precisato un punto generale, valido per tutti e tre i casi appena descritti: riconoscere l'indennizzo in un caso specifico non equivale ad affermare, in generale, che quel vaccino provochi quella patologia. Ogni decisione riguarda il nesso causale accertato in quel singolo procedimento, sulla base della consulenza tecnica svolta su quel paziente, non un giudizio generale sulla sicurezza del vaccino.
Cosa significa per chi sospetta un danno da vaccino
Per chi ritiene di aver subito un danno permanente dopo una vaccinazione anti-Covid, il punto pratico è che l'esito della domanda di indennizzo dipende in larga parte dalla qualità della consulenza tecnica: dalla ricostruzione della tempistica fra somministrazione e comparsa dei sintomi, dall'esclusione (per quanto possibile) di cause alternative, e dal confronto con la letteratura scientifica disponibile su quel tipo di reazione avversa. Sono elementi che si raccolgono meglio quanto prima si comincia, perché la documentazione clinica (referti, cartelle di pronto soccorso, verbali delle visite successive) è più facile da reperire e da interpretare finché è recente.
Nel mio lavoro
Nei procedimenti di indennizzo che seguo, il passaggio che più spesso decide l'esito non è la ricostruzione dei fatti in sé, ma la capacità della consulenza tecnica di collocarli dentro lo schema della "probabilità logica" richiesto dalla Cassazione: non basta elencare gli elementi a favore del nesso, occorre spiegare perché, complessivamente, rendano quella spiegazione più probabile delle alternative. È un lavoro che si costruisce insieme al consulente, fin dalle prime fasi del procedimento amministrativo.