L'assegnazione non è un premio per il genitore
La norma di riferimento è l'articolo 337-sexies del codice civile, che al primo comma fissa il criterio in modo netto: «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli».
Il bene protetto non è quindi l'abitazione in sé, né la posizione del coniuge che vi resta: è la continuità dell'habitat domestico dei figli. La casa familiare è il luogo degli affetti, delle abitudini, della scuola, degli amici, dei riferimenti quotidiani; sottrarla ai figli nel momento in cui la famiglia si divide significherebbe sommare una seconda frattura alla prima. È a questo, e solo a questo, che serve l'assegnazione.
Ne discende che l'assegnazione presuppone la presenza di figli minorenni, oppure maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, che in quella casa vivono stabilmente. Se questa condizione manca, o viene meno nel tempo, manca il fondamento stesso della misura: non esiste un diritto del coniuge, in quanto tale, a continuare ad abitare l'immobile.
Il secondo comma dell'articolo aggiunge poi un elemento che è bene tenere presente fin dall'inizio: «Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà». L'assegnazione, in altre parole, ha un peso economico che entra nel bilanciamento complessivo degli accordi tra i genitori.
Il caso deciso a Verona: il figlio all'estero e l'iscrizione all'AIRE
La pronuncia veronese affronta una situazione oggi tutt'altro che rara: il figlio, ormai adulto, lascia l'Italia e costruisce altrove la propria vita. La casa familiare resta occupata dal genitore assegnatario, ma nessuno dei figli vi risiede più.
Il Tribunale ha affermato che una volta cessata la stabile convivenza del figlio con il genitore assegnatario — anche per trasferimento definitivo all'estero documentato dall'iscrizione all'AIRE — viene meno il presupposto dell'assegnazione e il giudice deve revocarla.
Il riferimento all'AIRE, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, non è un dettaglio burocratico. L'iscrizione è un atto anagrafico formale, che presuppone il trasferimento della residenza fuori dai confini nazionali per un periodo non temporaneo: è quindi un elemento documentale forte, che distingue il trasferimento definitivo da un'assenza provvisoria per studio, tirocinio o esperienza di lavoro. Non è una prova legale assoluta, ma è un indizio qualificato che il centro della vita del figlio si è spostato altrove in via stabile.
Che cosa significa davvero «stabile convivenza»
Qui si concentra il vero terreno di scontro nei giudizi di revoca, perché la convivenza rilevante non coincide né con la residenza anagrafica né con la presenza fisica occasionale.
La Corte di Cassazione ha delineato il criterio con chiarezza (ordinanza n. 11844/2019): rileva la stabile dimora del figlio presso l'abitazione del genitore, con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi, mentre resta esclusa l'ipotesi del saltuario ritorno presso quella casa, che configura un rapporto di mera ospitalità. Il collegamento con l'immobile va misurato in termini di prevalenza temporale e di regolarità dei rientri, valutate su un'unità di tempo determinata — l'anno, il semestre, il mese.
Attenzione però a non trarne una conclusione affrettata. Il criterio non penalizza di per sé il figlio che studia o lavora fuori sede: la stessa Cassazione ha ritenuto sussistente la convivenza rilevante nel caso del figlio maggiorenne non autosufficiente che rientrava alla casa familiare con frequenza settimanale (ordinanza n. 23473/2020). Ciò che conta non è la distanza, ma se quella casa continui a essere il punto di riferimento abitativo del figlio, oppure sia diventata una destinazione di visita.
La linea di confine
Convivenza rilevante — dimora stabile con assenze sporadiche e brevi; rientri regolari e temporalmente prevalenti (anche settimanali) del figlio fuori sede per studio o lavoro; la casa resta il centro delle sue abitudini.
Mera ospitalità — rientri saltuari e non programmabili; centro degli interessi e delle relazioni radicato altrove; la casa è una tappa occasionale, non l'abitazione.
Le cause di revoca previste dalla legge (e perché non sono automatiche)
Accanto all'ipotesi appena vista, che discende dal venir meno del presupposto, il terzo comma dell'articolo 337-sexies indica alcune cause tipiche: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».
La formulazione, letta da sola, sembrerebbe descrivere un meccanismo che scatta da sé. Non è così. La Corte costituzionale, con la sentenza 30 luglio 2008, n. 308, ha stabilito che una lettura in chiave di automatismo sarebbe incompatibile con la finalità di tutela dei figli: la perdita del diritto non opera di diritto al verificarsi di quegli eventi, ma richiede sempre un giudizio di conformità all'interesse dei figli. Il che significa, molto concretamente, che il nuovo matrimonio o la nuova convivenza del genitore assegnatario non comportano da soli la revoca: il giudice deve valutare se, nel caso specifico, la revoca risponda o meno all'interesse dei figli.
Un'ulteriore ipotesi è stata messa a fuoco dalla Cassazione (sez. I, 10 giugno 2024, n. 16050): se il genitore assegnatario e i figli si trasferiscono stabilmente in un altro immobile, l'assegnazione perde il proprio fondamento, perché quella casa non rappresenta più il centro effettivo della loro vita. Il presupposto, in questi casi, non è formalmente abrogato: semplicemente non esiste più nei fatti.
Quando il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente
C'è poi una seconda strada che porta alla revoca, indipendente dal luogo in cui il figlio vive: il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Se il figlio maggiorenne non ha più bisogno di sostegno, cade la ragione stessa della protezione abitativa.
Su questo punto la Cassazione ha adottato di recente un approccio più rigoroso (sez. I, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10301). L'autosufficienza va accertata in concreto, e non si misura solo sull'entità del reddito percepito nell'immediato: rilevano anche il titolo di studio conseguito, la qualificazione professionale raggiunta e soprattutto l'età del figlio, con criteri che si fanno via via più severi con il passare degli anni. Nel caso deciso, il completamento del percorso universitario, una borsa di dottorato di importo significativo e lo svolgimento di attività lavorativa sono stati ritenuti indici concreti di autonomia economica, tali da far venire meno il presupposto dell'assegnazione.
Non occorre dunque un contratto a tempo indeterminato per essere considerati autosufficienti. E, superata una certa soglia di età, è il figlio a dover dimostrare l'impossibilità concreta di reperire un'occupazione adeguata, non il genitore a dover provare il contrario.
Revoca dell'assegnazione e rilascio dell'immobile: due domande diverse
È l'aspetto forse più utile, sul piano pratico, della pronuncia veronese — e quello su cui si commettono più errori di impostazione.
La revoca dell'assegnazione e l'azione di rilascio dell'immobile non sono la stessa cosa, e non tutelano lo stesso interesse. La prima è diretta ad accertare esclusivamente il venir meno delle esigenze di protezione della prole: interviene sul provvedimento che aveva attribuito il godimento della casa in funzione dei figli. La seconda tutela invece il diritto dominicale, cioè la posizione di chi è proprietario dell'immobile e ne vuole la restituzione materiale.
La conseguenza è di rilievo: il genitore non assegnatario può chiedere la revoca indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile. Anche chi non è proprietario — perché la casa appartiene all'altro coniuge, a un terzo, o è in comunione — è legittimato ad agire per far dichiarare che il presupposto dell'assegnazione non esiste più. Il suo interesse non è recuperare il bene: è rimuovere un vincolo che non ha più ragione d'essere e che continua a produrre effetti, anche economici, sui rapporti tra i genitori.
Impostare correttamente la domanda fin dall'atto introduttivo — capire, cioè, se ciò che serve è la revoca, il rilascio, o entrambi — evita di trovarsi con una pronuncia che non risolve il problema per cui ci si è rivolti al giudice.
Due aspetti pratici spesso trascurati
L'obbligo di comunicare il cambio di residenza
Lo stesso articolo 337-sexies, agli ultimi due commi, prevede un obbligo che nella pratica viene quasi sempre dimenticato: «In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio». E aggiunge: «La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli».
Il termine è perentorio e l'inosservanza è fonte di responsabilità risarcitoria. In un contesto in cui gli spostamenti — anche all'estero — sono all'ordine del giorno, si tratta di un adempimento da non sottovalutare.
La trascrizione del provvedimento
Il quarto comma stabilisce che «Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643». La trascrizione è ciò che rende la posizione opponibile a chi acquista l'immobile o vi iscrive diritti: curarla — sia in fase di assegnazione, sia dopo la revoca — è un passaggio tecnico che può fare la differenza nei rapporti con i terzi.
Che cosa serve per ottenere (o per resistere a) una revoca
La revoca non si ottiene affermando che il figlio «non vive più lì»: va dimostrato. E la prova, nella grande maggioranza dei casi, è documentale prima ancora che testimoniale.
Chi agisce ha interesse a raccogliere gli elementi che attestano lo spostamento stabile del centro di vita: risultanze anagrafiche, a partire dall'iscrizione all'AIRE in caso di trasferimento all'estero; contratti di locazione o di lavoro nella nuova sede; iscrizioni universitarie o percorsi formativi che presuppongano una permanenza continuativa; indici di effettiva occupazione dell'immobile, come le utenze. Chi resiste, all'opposto, dovrà documentare la regolarità e la prevalenza temporale dei rientri, e il permanere della casa familiare come riferimento abitativo del figlio.
Quanto all'autosufficienza economica, il quadro da ricostruire riguarda il percorso di studi concluso, la qualificazione raggiunta, l'attività svolta e le entrate percepite, letti insieme all'età del figlio.
Va infine considerato che la revoca dell'assegnazione, incidendo su una posizione che il codice espressamente valorizza nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, può riflettersi sull'assetto complessivo — ma non secondo automatismi: ogni riflesso va argomentato e provato nel caso concreto.
Quando rivolgersi a un avvocato
Alcune situazioni meritano una valutazione professionale: i figli hanno lasciato stabilmente la casa familiare — per lavoro, per studio o per un trasferimento all'estero — e l'assegnazione continua a produrre effetti; il figlio maggiorenne ha completato il percorso formativo e lavora, ma la posizione abitativa è rimasta quella fissata anni prima; si è ricevuta una domanda di revoca e occorre capire quali elementi documentare per resistervi; oppure ancora, si è proprietari dell'immobile assegnato e non è chiaro quale sia lo strumento corretto per far valere le proprie ragioni.
In tutti questi casi un primo confronto serve a inquadrare la vicenda, a distinguere ciò che va chiesto al giudice da ciò che si può definire in accordo, e a impostare per tempo la raccolta della documentazione. Il diritto di famiglia è una delle aree di cui mi occupo: significa affrontare queste situazioni con attenzione tanto al rigore tecnico quanto agli equilibri personali che vi stanno dietro, perché dietro l'assegnazione di una casa ci sono quasi sempre rapporti che meritano di essere preservati.