Che cos'è lo "sharenting" e perché il diritto se ne occupa
Con il termine sharenting — dalla fusione delle parole inglesi share, condividere, e parenting, genitorialità — si indica l'abitudine dei genitori di condividere online fotografie, video e notizie che riguardano i propri figli. È una pratica diffusissima e, nella grandissima parte dei casi, mossa da intenzioni affettuose: il primo giorno di scuola, la recita, la vacanza, il compleanno.
Il diritto, però, guarda alla sostanza dell'atto, non all'intenzione di chi lo compie. Quella fotografia è un dato personale del minore: lo raffigura, lo identifica, e una volta immessa in rete sfugge al controllo di chi l'ha pubblicata. Può essere salvata, ricondivisa, indicizzata, riutilizzata in contesti che nessun genitore immagina. Il bambino, dal canto suo, non ha scelto nulla: la sua identità digitale viene costruita da altri, anni prima che possa esprimersi. È in questa asimmetria che si radica la tutela: il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) afferma esplicitamente, nel Considerando 38, che i minori «meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze» del trattamento.
Il caso deciso dal Garante
La vicenda è quella, purtroppo frequente, di due genitori non più uniti. Il padre ha presentato reclamo al Garante lamentando che la madre pubblicasse sul proprio profilo Facebook fotografie dei due figli minori — entrambi di età inferiore ai quattordici anni — senza il suo consenso. A suo dire, questa esposizione metteva a rischio i bambini e comprometteva la loro possibilità di decidere, un giorno, quale presenza volessero avere in rete.
La madre si è difesa con argomenti che chiunque potrebbe riconoscere come ragionevoli: si trattava di poche fotografie, scattate in contesti ordinari e del tutto innocue; erano condivise per una finalità affettivo-relazionale, con una cerchia ristretta di contatti; e comunque si dichiarava disponibile a restringere ulteriormente le impostazioni di privacy del proprio profilo.
Con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, il Garante ha respinto tutte queste difese, ha dichiarato illecito il trattamento e ha adottato nei confronti della madre un divieto di ulteriore pubblicazione delle immagini dei figli sui social network in assenza del consenso di entrambi i genitori, unito a un ammonimento formale, con l'ordine di comunicare entro trenta giorni le iniziative assunte per adeguarsi. Va detto subito, per correttezza: nel caso concreto non è stata irrogata una sanzione pecuniaria. La portata della decisione sta altrove — nel principio che afferma.
Perché serve il consenso di entrambi i genitori
Il cuore della motivazione è un passaggio tecnico che vale la pena leggere con attenzione. Il Garante afferma che la pubblicazione di immagini di minori sui social network, «consistendo in un atto che eccede l'ordinaria amministrazione, richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso».
Per capire il ragionamento occorre risalire al codice civile. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo (articolo 316 c.c.). Il nostro ordinamento distingue però tra atti di ordinaria amministrazione — le decisioni quotidiane, che ciascun genitore può assumere da solo — e atti di straordinaria amministrazione, cioè le scelte di maggiore importanza, che incidono in modo significativo sulla vita del figlio e che richiedono il consenso di entrambi (articolo 320 c.c.). Portare il bambino dal pediatra per un'influenza è ordinaria amministrazione; scegliere l'indirizzo scolastico, no.
La qualificazione operata dal Garante è dunque netta: esporre l'immagine di un figlio sulla rete non è un gesto quotidiano, ma una scelta di rilievo sulla sua identità e sulla sua riservatezza. Come tale, appartiene alle decisioni che i genitori devono assumere insieme. E il punto è ancora più rilevante per i genitori separati: l'affidamento condiviso non attribuisce a ciascuno il potere di decidere da solo. Al contrario, proprio perché la responsabilità resta comune, sulle questioni di maggiore interesse — e questa lo è — nessuno dei due può procedere unilateralmente.
Sul piano della protezione dei dati il risultato è coerente. Per i minori di quattordici anni, il Codice privacy stabilisce che il consenso al trattamento sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale (articolo 2-quinquies, d.lgs. 196/2003). Se la responsabilità è di entrambi, il consenso valido — la base giuridica del trattamento, per usare il linguaggio del GDPR — non può che provenire da entrambi. In mancanza, la pubblicazione è priva di fondamento e quindi illecita.
«Ma il mio profilo è privato»: perché non basta
È l'obiezione più naturale, ed è stata sollevata anche nel caso deciso. Il Garante l'ha respinta con argomenti che ogni genitore dovrebbe conoscere.
In primo luogo, la natura "chiusa" di un profilo non è un dato stabile: si tratta di un'impostazione «agevolmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto" in ogni momento» dal titolare dell'account. Ciò che oggi è visibile a trenta persone domani può esserlo a chiunque, senza che nessuno intervenga sulle fotografie già caricate.
In secondo luogo — ed è l'aspetto più insidioso — anche in un profilo riservato i contatti possono ricondividere i contenuti. Ne deriva, osserva il Garante, una conoscibilità «dinamica» dell'immagine, che «può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti al social network coinvolto». La cerchia ristretta, insomma, è un'illusione ottica: il perimetro della condivisione non è mai davvero governabile da chi pubblica.
Infine, il Garante chiarisce che le buone intenzioni non sanano l'assenza di una base giuridica: le argomentazioni «in merito alla finalità affettivo-relazionale della divulgazione, alla ridotta numerosità delle fotografie e all'assenza di contenuti pregiudizievoli non fanno venire meno la necessità che la pubblicazione delle immagini dei minori trovi fondamento su un'idonea base giuridica». Non conta che la foto sia carina, o poche, o innocua. Conta che ci sia il consenso di chi deve prestarlo.
La soglia dei quattordici anni
Un passaggio che genera molti equivoci riguarda l'età del figlio. In Italia, la soglia di riferimento è quella dei quattordici anni: al di sotto, il consenso al trattamento dei dati per i servizi della società dell'informazione — i social ne sono l'esempio tipico — spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al di sopra, il ragazzo può prestarlo autonomamente.
Questo significa che il compimento dei quattordici anni non "libera" affatto il genitore, ma semmai lo vincola ancora di più: da quel momento la parola che conta, sulla propria immagine, è quella del figlio. È la lettura che ha fatto propria anche la giurisprudenza di merito, arrivando a prescrivere a entrambi i genitori in conflitto di astenersi dal pubblicare le foto del figlio adolescente senza il suo esplicito consenso (Tribunale di Chieti, sentenza n. 403/2020, relativa a un ragazzo di diciassette anni).
Non è una novità isolata: che cosa dicevano già i tribunali
Il provvedimento del Garante si inserisce in un orientamento che i giudici civili avevano costruito da tempo, e che vale la pena richiamare perché mostra quali conseguenze concrete possano derivare da una pubblicazione contestata.
Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 19 settembre 2017, accogliendo il ricorso di un padre in regime di affidamento condiviso, ha ordinato l'immediata rimozione delle immagini e vietato ogni ulteriore pubblicazione senza il consenso di entrambi i genitori, qualificando la diffusione di foto di minori sui social come condotta potenzialmente pregiudizievole proprio per l'indeterminatezza dei destinatari.
Ancora più incisivo il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017: oltre a ordinare la rimozione delle immagini e delle notizie riguardanti il figlio, ha fissato una penale di 10.000 euro a carico del genitore inadempiente per l'ipotesi di violazione dell'ordine. Non un'ipotesi teorica, dunque: un obbligo assistito da una sanzione economica.
Sullo sfondo, il quadro civilistico classico della tutela dell'immagine — l'articolo 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, che vietano di esporre o diffondere il ritratto di una persona senza il suo consenso — insieme agli obblighi che l'Italia ha assunto ratificando la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (legge n. 176 del 1991), la quale impone di considerare in ogni decisione il superiore interesse del minore.
Che cosa può fare il genitore che non è d'accordo
Chi si trovi di fronte alla pubblicazione di immagini del figlio da parte dell'altro genitore, senza il proprio assenso, non è privo di strumenti. La prima strada — quella percorsa nel caso deciso — è il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: è gratuito e può condurre, come si è visto, a un divieto di ulteriore trattamento e a un ammonimento formale.
La seconda strada è quella giudiziale. Quando il disaccordo riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale, la legge prevede che sia il giudice a comporre il conflitto, ed è il percorso naturale se una causa di separazione o divorzio è già pendente. Quando invece serve un intervento immediato — perché le immagini sono online e ogni giorno che passa ne amplifica la diffusione — la via è quella del ricorso cautelare d'urgenza, volto a ottenere la rimozione dei contenuti e l'inibitoria di ulteriori pubblicazioni, eventualmente assistita da una penale per ogni violazione. Resta poi impregiudicata, nei casi più gravi, la possibilità di far valere il risarcimento del danno subito dal minore.
Una precisazione, però, è doverosa. Ricorrere al Garante o al giudice è un passo serio, che in un contesto già conflittuale può irrigidire ulteriormente i rapporti. Nella mia esperienza, molte di queste vicende si risolvono prima, con una diffida chiara e la definizione — anche all'interno degli accordi di separazione — di regole condivise sulla presenza online dei figli. È spesso la soluzione più efficace, perché previene invece di rincorrere.
Cosa significa in concreto
Dal provvedimento del Garante si ricavano alcune indicazioni pratiche, valide per qualunque genitore.
La prima: prima di pubblicare, chiedere. Se il figlio ha meno di quattordici anni, il consenso dell'altro genitore va acquisito preventivamente, e non è surrogabile da un silenzio o da una tolleranza passata. La seconda: il consenso è revocabile, e va rispettato anche quando cambia idea chi in precedenza aveva acconsentito. La terza: le impostazioni di privacy non sono uno scudo. Non lo sono tecnicamente, come si è visto, e non lo sono giuridicamente. La quarta: se il figlio ha compiuto quattordici anni, la sua opinione non è una formalità: è il consenso che conta.
C'è poi una considerazione che precede il diritto. Ogni immagine pubblicata contribuisce a costruire l'impronta digitale di una persona che, oggi, non può opporsi. La domanda giusta, prima di premere "condividi", non è se la foto sia bella, ma se quel bambino, tra quindici anni, sarà contento di trovarla lì.
Nel mio lavoro
Nelle vicende di separazione e divorzio che seguo, il conflitto sulla presenza online dei figli è un tema che compare sempre più spesso, e che quasi mai è davvero un tema "tecnologico": è il terreno su cui si scaricano tensioni che nascono altrove. Un genitore vive la pubblicazione come un'invasione, l'altro la percepisce come un divieto arbitrario di raccontare la propria vita.
Il mio approccio, in questi casi, è duplice. Sul piano giuridico, si tratta di ricostruire con precisione i fatti — che cosa è stato pubblicato, dove, con quale visibilità, con quale reazione dell'altro genitore — perché è su questi elementi che si fonda ogni iniziativa credibile. Sul piano pratico, cerco per quanto possibile di portare la questione dentro un accordo: una regola scritta e condivisa sulla pubblicazione delle immagini dei figli, inserita nelle condizioni di separazione, evita anni di contenzioso su ogni singola fotografia e, soprattutto, tiene i bambini fuori dal conflitto dei genitori — che è, poi, l'unico interesse che la legge chiede di proteggere.
Quando rivolgersi a un avvocato
Alcune situazioni meritano una valutazione professionale senza attendere: la pubblicazione ripetuta di immagini del figlio nonostante il dissenso già manifestato; la diffusione di fotografie insieme a informazioni sensibili — la scuola frequentata, l'indirizzo, condizioni di salute; l'uso delle immagini del minore all'interno del conflitto tra i genitori, per esempio a corredo di post che riguardano la separazione; o, ancora, la richiesta di un figlio adolescente che chiede di non essere più esposto e non viene ascoltato.
Un primo confronto serve a inquadrare la situazione, a capire quali elementi documentare — le schermate, le date, la visibilità dei contenuti — e a scegliere lo strumento proporzionato: spesso una lettera, talvolta il reclamo all'Autorità, in certi casi il ricorso al giudice. Agire con metodo, e per tempo, è ciò che consente di ottenere un risultato senza trasformare una fotografia in una guerra.