Che cosa sono le donazioni coeve e perché contano per la legittima
La legge riserva ad alcuni familiari, i legittimari, una quota del patrimonio del defunto. Se le donazioni fatte in vita, sommate alle disposizioni del testamento, superano la parte di cui il defunto poteva disporre, quelle donazioni possono essere ridotte: la domanda spetta ai legittimari e ai loro eredi o aventi causa (articolo 557), fino a ricostruire la quota riservata. L'articolo 555 del codice civile prevede che le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile siano soggette a riduzione fino alla quota medesima, e che non si riducano se non dopo esaurito il valore dei beni lasciati per testamento.
Quando le donazioni sono più d'una, la regola ordinaria è quella dell'articolo 559: si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Il criterio presuppone però che si possa stabilire quale donazione sia venuta prima. Si parla di donazioni coeve quando questo non è possibile, per esempio perché sono state fatte nello stesso atto o con un ordine non determinabile.
Come si riducono più donazioni coeve?
Nella sentenza n. 26170/2026 la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha ribadito che le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale sia anteriore rispetto alle altre, si riducono in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. La regola si ricava dall'articolo 558 del codice civile, che parla della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, e vi si arriva per analogia. La Corte richiama, per questo principio, la pronuncia n. 29924/2020.
In concreto, il peso della riduzione si distribuisce fra i beneficiari secondo il valore di quanto ciascuno ha ricevuto: chi ha ricevuto di più contribuisce di più, e il rapporto tra le donazioni resta lo stesso dopo la riduzione. Il criterio cronologico dell'articolo 559 non opera, perché manca un ordine di anteriorità da seguire.
L'erede leso deve citare in giudizio tutti i beneficiari?
No. Secondo la sentenza, l'azione di riduzione non dà luogo a un litisconsorzio necessario, né attivo né passivo: può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati e produce effetto soltanto nei suoi confronti. La Corte richiama anche la giurisprudenza precedente, fra cui la sentenza n. 17926/2020.
Nel caso deciso la scelta di agire contro uno solo dei beneficiari ha avuto una conseguenza. i legittimari avevano agito contro uno solo dei due beneficiari di donazioni coeve. La Corte ha ritenuto che non potessero recuperare da lui più di quanto derivava dalla regola della proporzionalità: la lesione che sarebbe stata a carico dell'altro beneficiario, non citato, non si trasferisce su chi è in giudizio. Il risultato, osserva la sentenza, riflette la scelta dei legittimari di aggredire una sola delle due donazioni.
La proporzione si calcola su tutte le liberalità ricevute?
No. Secondo la Corte, la proporzione da rispettare non è quella fra il complesso delle liberalità ricevute dai beneficiari, ma quella riferita alle disposizioni che devono contribuire, pro quota, alla reintegrazione della legittima: nel caso esaminato, le due donazioni coeve. Tutte le donazioni entrano nella massa su cui si calcola la legittima, ma sono riducibili soltanto quelle che, secondo l'ordine previsto dalla legge, hanno intaccato la quota riservata.
Le quote di una società si recuperano in natura o in denaro?
Nel caso deciso le donazioni avevano ad oggetto quote di una società a responsabilità limitata e sono state qualificate dalla Corte come donazioni contrattuali coeve, concluse sotto l'apparenza di un negozio oneroso, con beni provenienti direttamente dal patrimonio del defunto. In questa situazione, pronunciata la riduzione pro quota, la Corte ha applicato l'articolo 560 del codice civile e ha concluso che la legittima si reintegra in natura, cioè con le quote stesse.
L'articolo 560 è scritto per gli immobili, ma secondo la sentenza si applica pacificamente anche ai beni mobili, comprese le quote sociali. La Corte ha ricordato poi un principio affermato per un tipo particolare di donazione indiretta, quella realizzata acquistando un bene con denaro del disponente e intestandolo a un altro soggetto: in quel caso il legittimario ottiene il controvalore, con le regole del diritto di credito. Nella pronuncia il richiamo serve a distinguere i due casi e la Corte lo ha giudicato frutto di un equivoco: il principio non è stato applicato alla vicenda decisa.
Che cosa succede se il valore dei beni cambia dopo l'apertura della successione?
Secondo la sentenza, la quota di riduzione si determina una volta per tutte con riferimento ai valori dei beni al tempo dell'apertura della successione, richiamando l'articolo 556 del codice civile, che dispone la riunione fittizia dei beni donati secondo il loro valore. Quella che resta ferma è la quota, cioè la frazione di bene da ridurre, e non il valore in denaro: un aumento o una diminuzione del valore del bene donato, avvenuti dopo l'apertura della successione, si riversano sul legittimario nella misura della quota di riduzione. Resta invece estranea alla riduzione la perdita di valore imputabile al donatario dopo l'apertura della successione; per i deterioramenti imputabili al donatario la Corte parla di un obbligo di rimborso, da far valere con apposita domanda.
Che valore ha questa sentenza
È la decisione di un caso concreto e non fissa una regola valida per ogni vicenda successoria. Molte delle sue affermazioni richiamano principi già espressi dalla Cassazione. Per il quadro generale dell'azione di riduzione si rinvia al contributo di questo blog dedicato all'azione di riduzione del legittimario.
La sentenza è recentissima: le informazioni riportate in questo articolo derivano dal testo pubblicato online da un sito di informazione giuridica e non risultano ancora riscontrate su una seconda fonte indipendente. Per questo la pronuncia è citata con sezione, numero e anno, senza il giorno.