Una sentenza della Corte di cassazione del 2026 chiarisce come si riducono più donazioni fatte contemporaneamente e che cosa succede quando l'erede leso ne cita in giudizio una sola

Donazioni coeve e legittima:
in un caso deciso dalla Cassazione, citare un solo donatario ha limitato quanto si poteva recuperare

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

Con la sentenza n. 26170/2026 la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha affrontato il caso di più donazioni fatte dal defunto contemporaneamente, tali da ledere la quota di legittima. Quando non si può stabilire quale donazione sia anteriore alle altre, la riduzione si ripartisce in proporzione al loro valore, applicando per analogia la regola prevista per le disposizioni testamentarie. L'erede leso non è obbligato a citare in giudizio tutti i beneficiari, ma se ne cita uno solo, nel caso deciso, non può recuperare da lui più della quota di lesione che grava sulla sua donazione: la parte che spetterebbe all'altro beneficiario non si sposta su chi è stato citato. La sentenza è recente e riguarda un caso concreto: ogni vicenda successoria va valutata sui propri fatti.

Che cosa sono le donazioni coeve e perché contano per la legittima

La legge riserva ad alcuni familiari, i legittimari, una quota del patrimonio del defunto. Se le donazioni fatte in vita, sommate alle disposizioni del testamento, superano la parte di cui il defunto poteva disporre, quelle donazioni possono essere ridotte: la domanda spetta ai legittimari e ai loro eredi o aventi causa (articolo 557), fino a ricostruire la quota riservata. L'articolo 555 del codice civile prevede che le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile siano soggette a riduzione fino alla quota medesima, e che non si riducano se non dopo esaurito il valore dei beni lasciati per testamento.

Quando le donazioni sono più d'una, la regola ordinaria è quella dell'articolo 559: si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Il criterio presuppone però che si possa stabilire quale donazione sia venuta prima. Si parla di donazioni coeve quando questo non è possibile, per esempio perché sono state fatte nello stesso atto o con un ordine non determinabile.

Come si riducono più donazioni coeve?

Nella sentenza n. 26170/2026 la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha ribadito che le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale sia anteriore rispetto alle altre, si riducono in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. La regola si ricava dall'articolo 558 del codice civile, che parla della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, e vi si arriva per analogia. La Corte richiama, per questo principio, la pronuncia n. 29924/2020.

In concreto, il peso della riduzione si distribuisce fra i beneficiari secondo il valore di quanto ciascuno ha ricevuto: chi ha ricevuto di più contribuisce di più, e il rapporto tra le donazioni resta lo stesso dopo la riduzione. Il criterio cronologico dell'articolo 559 non opera, perché manca un ordine di anteriorità da seguire.

L'erede leso deve citare in giudizio tutti i beneficiari?

No. Secondo la sentenza, l'azione di riduzione non dà luogo a un litisconsorzio necessario, né attivo né passivo: può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati e produce effetto soltanto nei suoi confronti. La Corte richiama anche la giurisprudenza precedente, fra cui la sentenza n. 17926/2020.

Nel caso deciso la scelta di agire contro uno solo dei beneficiari ha avuto una conseguenza. i legittimari avevano agito contro uno solo dei due beneficiari di donazioni coeve. La Corte ha ritenuto che non potessero recuperare da lui più di quanto derivava dalla regola della proporzionalità: la lesione che sarebbe stata a carico dell'altro beneficiario, non citato, non si trasferisce su chi è in giudizio. Il risultato, osserva la sentenza, riflette la scelta dei legittimari di aggredire una sola delle due donazioni.

La proporzione si calcola su tutte le liberalità ricevute?

No. Secondo la Corte, la proporzione da rispettare non è quella fra il complesso delle liberalità ricevute dai beneficiari, ma quella riferita alle disposizioni che devono contribuire, pro quota, alla reintegrazione della legittima: nel caso esaminato, le due donazioni coeve. Tutte le donazioni entrano nella massa su cui si calcola la legittima, ma sono riducibili soltanto quelle che, secondo l'ordine previsto dalla legge, hanno intaccato la quota riservata.

Le quote di una società si recuperano in natura o in denaro?

Nel caso deciso le donazioni avevano ad oggetto quote di una società a responsabilità limitata e sono state qualificate dalla Corte come donazioni contrattuali coeve, concluse sotto l'apparenza di un negozio oneroso, con beni provenienti direttamente dal patrimonio del defunto. In questa situazione, pronunciata la riduzione pro quota, la Corte ha applicato l'articolo 560 del codice civile e ha concluso che la legittima si reintegra in natura, cioè con le quote stesse.

L'articolo 560 è scritto per gli immobili, ma secondo la sentenza si applica pacificamente anche ai beni mobili, comprese le quote sociali. La Corte ha ricordato poi un principio affermato per un tipo particolare di donazione indiretta, quella realizzata acquistando un bene con denaro del disponente e intestandolo a un altro soggetto: in quel caso il legittimario ottiene il controvalore, con le regole del diritto di credito. Nella pronuncia il richiamo serve a distinguere i due casi e la Corte lo ha giudicato frutto di un equivoco: il principio non è stato applicato alla vicenda decisa.

Che cosa succede se il valore dei beni cambia dopo l'apertura della successione?

Secondo la sentenza, la quota di riduzione si determina una volta per tutte con riferimento ai valori dei beni al tempo dell'apertura della successione, richiamando l'articolo 556 del codice civile, che dispone la riunione fittizia dei beni donati secondo il loro valore. Quella che resta ferma è la quota, cioè la frazione di bene da ridurre, e non il valore in denaro: un aumento o una diminuzione del valore del bene donato, avvenuti dopo l'apertura della successione, si riversano sul legittimario nella misura della quota di riduzione. Resta invece estranea alla riduzione la perdita di valore imputabile al donatario dopo l'apertura della successione; per i deterioramenti imputabili al donatario la Corte parla di un obbligo di rimborso, da far valere con apposita domanda.

Che valore ha questa sentenza

È la decisione di un caso concreto e non fissa una regola valida per ogni vicenda successoria. Molte delle sue affermazioni richiamano principi già espressi dalla Cassazione. Per il quadro generale dell'azione di riduzione si rinvia al contributo di questo blog dedicato all'azione di riduzione del legittimario.

La sentenza è recentissima: le informazioni riportate in questo articolo derivano dal testo pubblicato online da un sito di informazione giuridica e non risultano ancora riscontrate su una seconda fonte indipendente. Per questo la pronuncia è citata con sezione, numero e anno, senza il giorno.

Domande frequenti

Che cosa sono le donazioni coeve?

Sono donazioni per le quali non è possibile stabilire quale sia stata fatta prima delle altre, per esempio perché contenute nello stesso atto. In questo caso non si può applicare il criterio che riduce le donazioni dall'ultima alla più antica.

Come si riducono più donazioni coeve che ledono la legittima?

Secondo la Corte di cassazione, in proporzione al loro valore, applicando per analogia l'articolo 558 del codice civile, che disciplina la riduzione delle disposizioni testamentarie.

Per agire in riduzione bisogna citare tutti i beneficiari delle donazioni?

No, secondo la sentenza l'azione può essere esercitata anche contro uno solo degli obbligati. Nel caso deciso, tuttavia, chi aveva citato uno solo dei due beneficiari non ha potuto recuperare da lui la parte di lesione che gravava sull'altro.

La legittima si recupera sempre in natura?

Non esiste una risposta valida per ogni caso. Nel caso deciso la Corte ha disposto la reintegrazione in natura, perché le donazioni erano contrattuali, simulate sotto l'apparenza di vendite, e riguardavano beni provenienti direttamente dal patrimonio del defunto. La Corte ha ricordato che per un particolare tipo di donazione indiretta la tutela passa invece dal controvalore in denaro, ma non ha applicato questo principio al caso.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto.

  • Codice civile, art. 555 — donazioni eccedenti la disponibile e ordine di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie.
  • Codice civile, art. 556 — massa ereditaria, riunione fittizia delle donazioni e valori al tempo dell'apertura della successione.
  • Codice civile, art. 557 — soggetti che possono domandare la riduzione.
  • Codice civile, art. 558 — riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie.
  • Codice civile, art. 559 — riduzione delle donazioni dall'ultima alle anteriori.
  • Codice civile, art. 560 — riduzione della donazione di un immobile.
  • Cass. civ., sez. II, sentenza n. 26170/2026 — riduzione proporzionale di donazioni coeve; azione contro uno solo degli obbligati; reintegrazione in natura di quote sociali (testo integrale pubblicato online da un sito di informazione giuridica; nessun riscontro ulteriore a oggi; giorno non indicato).
  • Cass. civ. n. 29924/2020 — riduzione proporzionale di donazioni coeve (richiamata dalla sentenza n. 26170/2026).
  • Cass. civ. n. 17926/2020 — l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario e può essere esercitata contro uno solo degli obbligati.

Per un primo confronto sul Suo caso

Tel. 339 742 1478  ·  Email avv.luciaterlizzi@gmail.com  ·  Studio Via Francesco Ferrucci 203/C, 59100 Prato (PO)