Che cos'è l'accettazione con beneficio d'inventario?
È uno dei due modi in cui si può accettare un'eredità. L'articolo 470 del codice civile prevede che l'eredità possa essere accettata «puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario» e che il beneficio si possa chiedere «nonostante qualunque divieto del testatore».
L'effetto è descritto dall'articolo 490: il beneficio consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e i creditori dell'eredità e i legatari sono preferiti, sul patrimonio ereditario, ai creditori personali dell'erede.
Chi accetta con beneficio diventa comunque erede: è ciò che lo distingue dalla rinuncia, di cui si occupa l'approfondimento sulla rinuncia all'eredità.
Come si accetta con beneficio d'inventario?
Servono due atti distinti, la dichiarazione di accettazione e l'inventario. Secondo l'articolo 484 la dichiarazione è ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cioè il luogo dell'ultimo domicilio del defunto (articolo 456), ed è inserita nel registro delle successioni. Entro un mese dall'inserzione nel registro il cancelliere la fa trascrivere presso l'ufficio dei registri immobiliari.
L'inventario può precedere o seguire la dichiarazione. Lo esegue il cancelliere del tribunale oppure un notaio designato dal defunto nel testamento o nominato dal tribunale; se non sono stati apposti i sigilli, può essere chiesto direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento o, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla parte (art. 769 c.p.c.). L'inventario contiene la descrizione degli immobili, la descrizione e la stima dei mobili, le altre attività e passività (art. 775 c.p.c.). Dal 31 ottobre 2027 i compiti oggi affidati al tribunale per l'inventario e per la proroga del termine passeranno al giudice di pace: lo prevede il D.Lgs. 116/2017, la cui entrata in vigore su questo punto è stata rinviata a quella data dal D.L. 100/2026.
Secondo la massima della pronuncia della Corte di cassazione n. 26419/2023, l'incarico al notaio di ricevere l'accettazione con beneficio d'inventario «non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario».
Entro quando si deve agire se si è già nel possesso di beni ereditari?
Chi è nel possesso di beni ereditari, a qualsiasi titolo, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (articolo 485). Il termine riguarda l'inventario, non la dichiarazione.
Se entro questo termine l'inventario è stato cominciato ma non si riesce a completarlo, si può chiedere al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve superare i tre mesi. Trascorso il termine senza che l'inventario sia compiuto, il chiamato è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, chi non ha ancora fatto la dichiarazione ha quaranta giorni dal compimento dell'inventario per decidere se accettare o rinunciare; se li lascia trascorrere, è anche in questo caso considerato erede puro e semplice.
Secondo la massima della pronuncia della Corte di cassazione n. 23309/2025, chi fa valere l'acquisto dell'eredità previsto dall'articolo 485 deve dimostrare che il chiamato in possesso dei beni aveva la capacità di intendere e di volere e, quindi, la consapevolezza di possedere beni di un'eredità a lui devoluta.
Entro quando si deve agire se non si è nel possesso dei beni?
Chi non è nel possesso di beni ereditari può fare la dichiarazione fino a che il diritto di accettare non è prescritto (articolo 487), cioè, di regola, entro dieci anni dall'apertura della successione (articolo 480). Fatta la dichiarazione, deve compiere l'inventario entro tre mesi, salva la proroga dell'autorità giudiziaria; altrimenti è considerato erede puro e semplice. Se invece fa prima l'inventario, la dichiarazione deve seguire nei quaranta giorni successivi; in mancanza, perde il diritto di accettare l'eredità.
La differenza fra le due situazioni sta qui. In entrambe, l'inventario non compiuto nel termine rende erede puro e semplice. Ma se l'inventario è stato fatto senza dichiarazione e i quaranta giorni trascorrono, chi è nel possesso dei beni è considerato erede puro e semplice (articolo 485), mentre chi non lo è perde il diritto di accettare (articolo 487).
Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine per la scelta, scaduto il quale il chiamato perde il diritto di accettare (articolo 481). Entro quel termine il chiamato non nel possesso deve compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione ma non l'inventario, è considerato erede puro e semplice (articolo 488).
Termini e scadenze
Nel possesso di beni ereditari: inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, con proroga possibile di regola non oltre tre mesi; poi quaranta giorni dal compimento dell'inventario per accettare o rinunciare. Se i termini non sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Non nel possesso: dichiarazione finché il diritto di accettare non è prescritto (di regola dieci anni dall'apertura della successione); inventario entro tre mesi dalla dichiarazione, altrimenti erede puro e semplice; se l'inventario precede, dichiarazione entro quaranta giorni, altrimenti si perde il diritto di accettare.
Che cosa cambia per i debiti del defunto?
L'erede con beneficio non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (articolo 490). Amministra i beni ereditari e ne risponde soltanto per colpa grave (articolo 491). Deve rendere conto dell'amministrazione e, se costituito in mora a presentare il conto senza provvedervi, può essere costretto a pagare con i propri beni (articoli 496-497).
La limitazione va fatta valere. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20531/2020, ha precisato tra l'altro che l'erede beneficiato, convenuto dal creditore del defunto che chiede l'intero, deve far valere la propria qualità con un'eccezione, proponibile anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice nel giudizio di cognizione; in mancanza, la sentenza costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva.
Come vengono pagati i creditori e i legatari?
Se nessuno si oppone, trascorso un mese dalla trascrizione della dichiarazione (o dall'annotazione dell'inventario, se successivo) l'erede paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (articolo 495). Se invece, entro quel mese, un creditore o un legatario notifica opposizione, l'erede non può eseguire pagamenti e deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti, con l'invito ai creditori, tramite un notaio, a presentare le dichiarazioni di credito (articolo 498); la procedura porta a uno stato di graduazione che, divenuto definitivo, costituisce titolo esecutivo contro l'erede (articoli 501 e 502). La liquidazione si può scegliere anche senza opposizioni (articolo 503).
C'è poi il rilascio dei beni. Se non ha compiuto atti di liquidazione, l'erede può rilasciare tutti i beni ereditari ai creditori e ai legatari entro un mese dalla scadenza del termine per le dichiarazioni di credito: consegnati i beni al curatore, resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (articoli 507 e 508).
Quando si perde il beneficio d'inventario?
Il beneficio si può perdere anche dopo la dichiarazione e l'inventario. Le cause di decadenza principali sono tre.
Atti di disposizione senza autorizzazione. Decade l'erede che aliena, sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige su di essi, senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile (articolo 493). Per i beni mobili l'autorizzazione non è più necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione.
Omissioni e passività inesistenti in mala fede. Decade l'erede che ha omesso in mala fede di indicare nell'inventario beni dell'eredità, o vi ha indicato in mala fede passività non esistenti (articolo 494).
Irregolarità nella liquidazione. In caso di opposizione, decade l'erede che non osserva le regole dell'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito, salvo che si tratti di pagamenti a creditori privilegiati o ipotecari (articolo 505).
La decadenza può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (articolo 505), che per conservare la preferenza sul patrimonio ereditario anche in caso di decadenza devono domandare la separazione dei beni (articolo 490).
Quando il beneficio d'inventario è obbligatorio?
Per alcuni chiamati l'eredità si accetta solo con beneficio d'inventario: minori e interdetti (articolo 471), minori emancipati e inabilitati (articolo 472), persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, con l'esclusione delle società (articolo 473).
Per i minori serve anche l'autorizzazione del giudice tutelare: i genitori possono accettare per il figlio solo per necessità o utilità evidente e dopo l'autorizzazione (articolo 320), e anche il tutore ne ha bisogno (articolo 374). Minori, interdetti e inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, se entro quel termine non si sono conformati alle regole (articolo 489).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 31310/2024, si sono pronunciate sul caso in cui alla dichiarazione non segua l'inventario. Secondo la massima, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, anche se non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede, e rende quindi inefficace la rinuncia all'eredità che egli manifesti una volta divenuto maggiorenne.
Il legittimario deve accettare con beneficio d'inventario per chiedere la riduzione di donazioni e legati?
Di regola sì, per donazioni e legati. L'articolo 564 stabilisce che il legittimario che non ha accettato col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, anche se queste hanno rinunciato all'eredità. La regola non vale per chi ha accettato col beneficio e ne è decaduto. Sul funzionamento dell'azione si rinvia all'approfondimento sull'azione di riduzione del legittimario.