Il caso: una frattura al femore, un'infezione, un decesso
Il paziente viene ricoverato in ospedale per una frattura del femore, causata da una caduta accidentale, e viene sottoposto a intervento chirurgico. Dopo qualche giorno viene dimesso. Poco dopo è di nuovo in ospedale: gli esami rilevano un'infezione da Serratia marcescens, un batterio che, nei casi come questo, è verosimilmente legato a manovre di cateterismo compiute durante la degenza. Il paziente sviluppa una sepsi e muore.
I familiari fanno causa alla struttura sanitaria. Il Tribunale e, in appello, la Corte d'appello riconoscono una responsabilità della struttura, ma la limitano a un solo profilo: la dimissione, giudicata incauta e prematura rispetto alle condizioni del paziente. Per l'infezione in sé, invece, i giudici di merito escludono la responsabilità della struttura. È proprio su questo punto che la Cassazione interviene, cassando la decisione e rinviando la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché la riesamini.
Perché i giudici di merito avevano escluso la responsabilità per l'infezione
Il nodo che la Cassazione contesta ai giudici di merito riguarda proprio il modo in cui avevano applicato le regole sull'onere della prova. Riconoscere la responsabilità solo per la dimissione, e non anche per l'infezione, presuppone di aver trattato i due profili come se rispondessero a criteri probatori diversi. Invece, una volta accertata l'origine ospedaliera del contagio, anche l'infezione ricade nello stesso schema: tocca alla struttura provare di aver fatto quanto necessario per prevenirla, non al paziente provare cosa esattamente sia andato storto.
Cosa dice la Cassazione: a chi tocca provare cosa
Il principio che l'ordinanza ribadisce parte da un punto fermo: il solo fatto che un paziente abbia contratto un'infezione durante un ricovero non basta, da solo, a far scattare la responsabilità della struttura sanitaria (art. 1218 c.c.). Serve prima che sia provata, anche attraverso presunzioni fondate su elementi come i tempi del contagio e il tipo di intervento subito, l'origine ospedaliera dell'infezione.
Una volta raggiunta questa prova, però, l'onere si inverte: è la struttura sanitaria a dover dimostrare due cose distinte. La prima è di aver adottato le cautele previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica per prevenire il rischio infettivo, in generale. La seconda, il punto su cui i giudici di merito erano scivolati, è di aver applicato quei protocolli di prevenzione nel caso specifico di quel paziente. Non basta, in altre parole, dimostrare che l'ospedale aveva un protocollo: occorre dimostrare che è stato seguito per quel ricovero, con quei tempi e quelle modalità.
Non è un principio nuovo, ma la Cassazione lo ribadisce con fermezza
Il riparto dell'onere della prova descritto sopra non nasce con questa ordinanza. La Cassazione lo aveva già affermato, in termini sostanzialmente identici, con la sentenza 3 marzo 2023, n. 6386: anche in quel caso la struttura sanitaria doveva provare di aver adottato le cautele prescritte dalla normativa e dalla buona pratica clinica, e di aver applicato i relativi protocolli di prevenzione al caso concreto. L'ordinanza del settembre 2026 si inserisce quindi in una linea di pronunce già affermata dalla Cassazione: qui la applica a un caso in cui l'infezione ha portato alla morte del paziente.
Cosa significa in pratica per chi ha subito un'infezione in ospedale
Per chi si è trovato ad affrontare un'infezione contratta durante un ricovero (o, come nel caso deciso dalla Cassazione, per i familiari di chi non ce l'ha fatta), il punto pratico è che il peso della dimostrazione non ricade per intero su di loro. Provare che l'infezione è di origine ospedaliera, con l'aiuto di elementi come la distanza temporale tra ricovero e comparsa dei sintomi e il tipo di intervento subito, è un passaggio necessario ma circoscritto; da lì in avanti, è la struttura a dover rendere conto delle misure di prevenzione adottate e della loro effettiva applicazione. Il quadro generale del contratto di spedalità e degli obblighi di sicurezza che ne derivano per la struttura ospedaliera è descritto in modo più esteso in un altro contributo di questo blog, dedicato alle infezioni ospedaliere in generale.
Nel mio lavoro
Nei casi di infezione ospedaliera che seguo, la difficoltà che vedo più spesso non è tanto giuridica quanto documentale: ricostruire, a distanza di mesi o anni, cosa sia successo durante un ricovero (quali protocolli erano in vigore, se e come sono stati applicati a quel paziente specifico) richiede l'accesso tempestivo alla cartella clinica e, quasi sempre, una consulenza tecnica che sappia leggerla. È un lavoro che conviene avviare presto, perché la documentazione clinica si consulta meglio finché è fresca e i ricordi di chi ha assistito il paziente sono ancora nitidi.