Una recente ordinanza di Cassazione torna sul riparto dell'onere della prova quando un'infezione contratta in ospedale aggrava fino al decesso del paziente

Infezione ospedaliera e decesso del paziente:
la Cassazione ribadisce l'onere della prova a carico della struttura

Avv. Lucia Paola Terlizzi · Avvocato civilista a Prato — Foro di Prato dal 2007 ·

Cosa serve sapere prima di leggere

Quando un paziente contrae un'infezione durante un ricovero ospedaliero, non basta che l'infezione si sia verificata perché la struttura sanitaria ne risponda: occorre prima dimostrarne l'origine ospedaliera. Ma una volta provata quell'origine, anche solo per presunzioni, l'onere si sposta: è la struttura a dover dimostrare di aver adottato le cautele previste dalla normativa e dalla buona pratica clinica e di averle applicate al caso concreto. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza 1 settembre 2026, n. 24916, decidendo il caso di un paziente deceduto dopo aver contratto un'infezione in seguito a un intervento ortopedico, e cassando la decisione dei giudici di merito che avevano limitato la responsabilità della struttura alla sola dimissione anticipata, senza estenderla all'infezione.

Il caso: una frattura al femore, un'infezione, un decesso

Il paziente viene ricoverato in ospedale per una frattura del femore, causata da una caduta accidentale, e viene sottoposto a intervento chirurgico. Dopo qualche giorno viene dimesso. Poco dopo è di nuovo in ospedale: gli esami rilevano un'infezione da Serratia marcescens, un batterio che, nei casi come questo, è verosimilmente legato a manovre di cateterismo compiute durante la degenza. Il paziente sviluppa una sepsi e muore.

I familiari fanno causa alla struttura sanitaria. Il Tribunale e, in appello, la Corte d'appello riconoscono una responsabilità della struttura, ma la limitano a un solo profilo: la dimissione, giudicata incauta e prematura rispetto alle condizioni del paziente. Per l'infezione in sé, invece, i giudici di merito escludono la responsabilità della struttura. È proprio su questo punto che la Cassazione interviene, cassando la decisione e rinviando la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché la riesamini.

Perché i giudici di merito avevano escluso la responsabilità per l'infezione

Il nodo che la Cassazione contesta ai giudici di merito riguarda proprio il modo in cui avevano applicato le regole sull'onere della prova. Riconoscere la responsabilità solo per la dimissione, e non anche per l'infezione, presuppone di aver trattato i due profili come se rispondessero a criteri probatori diversi. Invece, una volta accertata l'origine ospedaliera del contagio, anche l'infezione ricade nello stesso schema: tocca alla struttura provare di aver fatto quanto necessario per prevenirla, non al paziente provare cosa esattamente sia andato storto.

Cosa dice la Cassazione: a chi tocca provare cosa

Il principio che l'ordinanza ribadisce parte da un punto fermo: il solo fatto che un paziente abbia contratto un'infezione durante un ricovero non basta, da solo, a far scattare la responsabilità della struttura sanitaria (art. 1218 c.c.). Serve prima che sia provata, anche attraverso presunzioni fondate su elementi come i tempi del contagio e il tipo di intervento subito, l'origine ospedaliera dell'infezione.

Una volta raggiunta questa prova, però, l'onere si inverte: è la struttura sanitaria a dover dimostrare due cose distinte. La prima è di aver adottato le cautele previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica per prevenire il rischio infettivo, in generale. La seconda, il punto su cui i giudici di merito erano scivolati, è di aver applicato quei protocolli di prevenzione nel caso specifico di quel paziente. Non basta, in altre parole, dimostrare che l'ospedale aveva un protocollo: occorre dimostrare che è stato seguito per quel ricovero, con quei tempi e quelle modalità.

Non è un principio nuovo, ma la Cassazione lo ribadisce con fermezza

Il riparto dell'onere della prova descritto sopra non nasce con questa ordinanza. La Cassazione lo aveva già affermato, in termini sostanzialmente identici, con la sentenza 3 marzo 2023, n. 6386: anche in quel caso la struttura sanitaria doveva provare di aver adottato le cautele prescritte dalla normativa e dalla buona pratica clinica, e di aver applicato i relativi protocolli di prevenzione al caso concreto. L'ordinanza del settembre 2026 si inserisce quindi in una linea di pronunce già affermata dalla Cassazione: qui la applica a un caso in cui l'infezione ha portato alla morte del paziente.

Cosa significa in pratica per chi ha subito un'infezione in ospedale

Per chi si è trovato ad affrontare un'infezione contratta durante un ricovero (o, come nel caso deciso dalla Cassazione, per i familiari di chi non ce l'ha fatta), il punto pratico è che il peso della dimostrazione non ricade per intero su di loro. Provare che l'infezione è di origine ospedaliera, con l'aiuto di elementi come la distanza temporale tra ricovero e comparsa dei sintomi e il tipo di intervento subito, è un passaggio necessario ma circoscritto; da lì in avanti, è la struttura a dover rendere conto delle misure di prevenzione adottate e della loro effettiva applicazione. Il quadro generale del contratto di spedalità e degli obblighi di sicurezza che ne derivano per la struttura ospedaliera è descritto in modo più esteso in un altro contributo di questo blog, dedicato alle infezioni ospedaliere in generale.

Nel mio lavoro

Nei casi di infezione ospedaliera che seguo, la difficoltà che vedo più spesso non è tanto giuridica quanto documentale: ricostruire, a distanza di mesi o anni, cosa sia successo durante un ricovero (quali protocolli erano in vigore, se e come sono stati applicati a quel paziente specifico) richiede l'accesso tempestivo alla cartella clinica e, quasi sempre, una consulenza tecnica che sappia leggerla. È un lavoro che conviene avviare presto, perché la documentazione clinica si consulta meglio finché è fresca e i ricordi di chi ha assistito il paziente sono ancora nitidi.

Domande frequenti

Basta aver contratto un'infezione in ospedale per ottenere un risarcimento?

No. Occorre prima dimostrare che l'infezione ha effettivamente origine ospedaliera, anche tramite presunzioni basate su elementi come i tempi di comparsa dei sintomi rispetto al ricovero. Solo dopo questa prova l'onere si sposta sulla struttura sanitaria.

Una volta provata l'origine ospedaliera dell'infezione, cosa deve dimostrare la struttura?

Deve provare due cose: di aver adottato le cautele generali previste dalla normativa e dalla buona pratica clinica per prevenire le infezioni, e di aver applicato in concreto i relativi protocolli di prevenzione al caso di quel singolo paziente.

È sufficiente che l'ospedale dimostri di avere un protocollo di prevenzione delle infezioni?

Non basta l'esistenza del protocollo sulla carta. La struttura deve dimostrare di averlo applicato in concreto al paziente interessato, con riferimento ai tempi e alle modalità di quel ricovero specifico.

Cosa succede se l'infezione contribuisce al decesso del paziente?

Nel caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 24916/2026, riguardante un paziente deceduto dopo un'infezione post-operatoria, la Corte ha applicato lo stesso principio sul riparto dell'onere della prova, cassando la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la responsabilità della struttura solo per un profilo (la dimissione) e non anche per l'infezione.

Il presente contributo ha finalità divulgative e informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le indicazioni fornite hanno carattere generale e non possono sostituire l'esame del caso concreto.

  • Art. 1218 c.c. — responsabilità del debitore per inadempimento e onere della prova della causa non imputabile.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 1 settembre 2026, n. 24916 — la struttura sanitaria, provata l'origine ospedaliera dell'infezione, deve dimostrare di aver adottato le cautele previste e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico.
  • Cass. civ., Sez. III, sent. 3 marzo 2023, n. 6386 — conferma dello stesso riparto dell'onere della prova in materia di infezioni nosocomiali.

Per un primo confronto sul Suo caso

Tel. 339 742 1478 · Email avv.luciaterlizzi@gmail.com · Studio Via Francesco Ferrucci 203/C, 59100 Prato (PO)